Art. 2 
 
  1.  L'organismo  scientifico  responsabile   del   monitoraggio   e
dell'attivita' di raccolta dati necessari a  valutare  l'impatto,  la
natura  e  la  quantita'  delle  catture  accessorie,  nonche'  della
sostenibilita' economica della pesca del rossetto  (Aphia  minuta)  e
del  cicerello  (Gymnammodites  cicerelus)  e'  il  consorzio  UNIMAR
societa' cooperativa, con sede legale in Roma alla via  Nazionale  n.
243. 
  2.   Tale   organismo   dovra'   predisporre   questionari    volti
all'acquisizione dei dati scientifici richiesti, da distribuire  alle
imprese di pesca autorizzate dalla Regione siciliana. 
  3. Al fine di  acquisire  elementi  ed  informazioni  di  carattere
scientifico  utili  alla  predisposizione  del  piano   di   gestione
nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta)  e  del  cicerello
(Gymnammodites cicerelus), l'organismo scientifico, di cui al comma 1
del presente articolo, entro il 31 maggio  2020,  dovra'  trasmettere
alla direzione generale della pesca  marittima  e  dell'acquacoltura,
sulla base dei questionari compilati dalle imprese  autorizzate,  una
relazione recante i dati relativi a: 
    a) caratteristiche  biologiche  del  rossetto  e  del  cicerello:
taglia, sesso, alimentazione, maturita', stato di  condizione,  tassi
di crescita, di mortalita', periodi  di  reclutamento,  distribuzione
spaziale in funzione della taglia, ecc.; 
    b) catture giornaliere, lo sbarco, la zona  di  pesca,  il  tempo
trascorso in mare, l'eventuale  cattura  di  altre  specie  oltre  al
rossetto. 
  4. E' autorizzato l'imbarco di ricercatori a bordo  per  consentire
l'osservazione diretta  delle  operazioni  di  pesca,  oltre  che  il
controllo delle caratteristiche degli attrezzi e delle catture. 
  5. Nell'acquisizione dei dati dovranno essere fornite  informazioni
quantitative sulla composizione delle catture accessorie  in  termini
di peso e/o numero di individui. 
  6. Particolare attenzione dovra' essere portata agli eventuali dati
di cattura di specie sottoposte a taglia minima di  cui  all'allegato
III del regolamento n. 1967/2006, al fine di dimostrare  il  rispetto
del criterio stabilito all'art.  13,  paragrafo  9,  lettera  c)  del
medesimo regolamento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e  divulgato  attraverso  il  sito  internet  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e  forestali,  nonche'
affisso presso  l'albo  delle  Capitanerie  di  porto  della  Regione
siciliana. 
    Roma, 14 dicembre 2017 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo