Art. 3 
 
  1. Il divieto di cui  all'art.  1  non  trova  applicazione  per  i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati,  anche  se
circolano scarichi: 
    a) adibiti a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di
emergenza, o che trasportano materiali ed  attrezzature  a  tal  fine
occorrenti  (Vigili  del  fuoco,  Protezione  civile,   societa'   di
erogazione di servizi pubblici essenziali - gas, luce,  acqua  -  con
documentazione a bordo  da  esibire  in  occasione  di  controlli  di
polizia, anche in momenti successivi secondo le  indicazioni  fornite
dagli stessi organi di controllo, etc.); 
    b)  militari  o  con  targa  CRI  (Croce  rossa  italiana),   per
comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia; 
    c) utilizzati dagli enti proprietari o  concessionari  di  strade
per motivi urgenti di servizio; 
    d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la  dicitura
«Servizio nettezza  urbana»  nonche'  quelli  che,  per  conto  delle
amministrazioni  comunali,  effettuano   il   servizio   «smaltimento
rifiuti»,  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata
dall'amministrazione comunale; 
    e)  appartenenti  al  Dipartimento  per  le   comunicazioni   del
Ministero dello sviluppo economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema  «PT»  o  con  l'emblema  «Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto,  purche'  muniti  di  apposita
documentazione  rilasciata   dall'amministrazione   delle   poste   e
telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli in possesso, ai sensi
del decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  di  licenze  e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,
durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai
servizi postali; 
    f) del servizio radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio; 
    g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili,  liquidi  o
gassosi, destinati alla distribuzione  e  consumo  sia  pubblico  che
privato; 
    h) adibiti al trasporto esclusivamente  di  animali  destinati  a
gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da  effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore; 
    i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro  a  bordo  degli
aeromobili  o  che  trasportano  motori  e  parti  di   ricambio   di
aeromobili, o al trasporto di merci da e per gli aeroporti  nazionali
ed internazionali purche' muniti di idonea documentazione  attestante
il carico o scarico delle medesime merci; 
    l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile,  purche'  muniti  di
idonea documentazione; 
    m) adibiti esclusivamente al trasporto di: 
      1) giornali, quotidiani e periodici; 
      2) prodotti per uso medico; 
      3) latte, escluso quello a lunga conservazione,  o  di  liquidi
alimentari, purche', in quest'ultimo  caso,  gli  stessi  trasportino
latte o siano diretti al  caricamento  dello  stesso.  Detti  veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di  altezza,  con  impressa  in
nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20  m,  fissati  in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; 
    n) classificati macchine  agricole  ai  sensi  dell'art.  57  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su  strade
non comprese nella rete stradale di interesse  nazionale  di  cui  al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; 
    o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di  acqua  per
uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di  alimenti  per
animali da allevamento; 
    p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; 
    q) per il trasporto esclusivo di  derrate  alimentari  deperibili
che devono essere trasportate in regime ATP; 
    r)  per   il   trasporto   esclusivo   di   prodotti   alimentari
deteriorabili che non richiedono il trasporto in  regime  ATP,  quali
frutta e ortaggi freschi, e per il trasporto di  fiori  recisi,  semi
vitali non ancora  germogliati,  pulcini  destinati  all'allevamento,
uova da cova con specifica attestazione all'interno del documento  di
trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione  o
provenienti dall'estero,  nonche'  i  sottoprodotti  derivanti  dalla
macellazione di  animali.  Detti  veicoli  devono  essere  muniti  di
cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni  di  0,50  m  di
base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola
di altezza pari a 0,20 m fissati in modo  ben  visibile  su  ciascuna
delle fiancate e sul retro. 
  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi': 
    a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di
revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il  veicolo
sia munito del foglio di prenotazione e solo  per  il  percorso  piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso
tratti autostradali; 
    b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro  alle  sedi
dell'impresa intestataria degli stessi, principale o  secondarie,  da
documentare  con  l'esibizione  di  un  aggiornato   certificato   di
iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  industria  ed  artigianato,
purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del  divieto  e
non percorrano tratti autostradali; 
    c) per i trattori isolati per il solo  percorso  per  il  rientro
presso la sede dell'impresa intestataria del  veicolo,  limitatamente
ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui  all'art.  2,
comma 3. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, il divieto  di
cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli  ed  i  complessi
dei veicoli carichi impiegati in  trasporti  combinati  strada-rotaia
(combinato  ferroviario)  o  strada-mare  (combinato  marittimo)  che
rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del
decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  15  febbraio
2001, purche' muniti di  idonea  documentazione  CMR  o  equipollente
attestante  la  destinazione  o  la  provenienza  del  carico  e   di
prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La  parte
del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada  e  consentita
ai sensi del presente comma non puo' in nessun caso superare i 150 km
in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di  imbarco  o
di sbarco.