Art. 6 1. Per i veicoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, puo' rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: a) il giorno o i giorni di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare, o alla tipologia di trasporto da autorizzare; b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe e' ammessa in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto in piu' parti; c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso consentito in base alle situazioni di traffico; d) il prodotto oggetto del trasporto; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2. 2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, dovra' esaminare e valutare l'indispensabilita' della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessita', da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, e per quelle relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validita' temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione e di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo, l'autorizzazione puo' essere rilasciata anche dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede lo stabilimento di produzione o dove si svolge lo spettacolo, previo benestare della prefettura - ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le prefetture-uffici territoriali del Governo, nell'ambito dei relativi procedimenti istruttori dovranno, altresi', verificare che l'esigenza di circolazione in deroga alle previste limitazioni, prospettata dai richiedenti risponda ad effettive esigenze di vita delle comunita' sia nazionale che locali in quanto: e' funzionale a soddisfare nell'immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunita' alle quali sono destinate le merci trasportate ovvero e' finalizzata allo svolgimento di attivita' pubbliche o di pubblico interesse o di utilita' sociale; e' indifferibile per gli usi di cui sopra, poiche' e' collegata a termini essenziali ovvero ad una impossibilita' di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti; non sussistano particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalita' del trasporto, alle caratteristiche dell'itinerario da percorrere nonche' alla tipologia di traffico con cui va ad interferire. Dette circostanze dovranno essere espressamente e adeguatamente evidenziate nelle motivazioni dei relativi provvedimenti autorizzatori.