Art. 8 1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonche' quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale; e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo; h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.