Art. 9 
 
  1. Il trasporto delle merci  pericolose  comprese  nella  classe  1
della  classifica  di  cui  all'art.  168,  comma  1,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  e'
vietato comunque, indipendentemente dalla massa  complessiva  massima
del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art.  1,
dal 26 maggio al 9 settembre compresi, dalle ore 08,00 di ogni sabato
alle ore 24,00 della domenica successiva. 
  2. Per tali trasporti non sono ammesse  autorizzazioni  prefettizie
alla circolazione ad eccezione del trasporto  di  fuochi  artificiali
rientranti nella IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato  A  al
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.  773,
delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi
temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale. 
  3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono  altresi'  essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per  motivi  di  necessita'  ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per  le
quali siano previsti tempi di esecuzione  estremamente  contenuti  in
modo  tale  da  rendere  indispensabile,  sulla  base  di   specifica
documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la  lavorazione  a
ciclo  continuo  anche  nei  giorni  festivi.  Dette   autorizzazioni
potranno  essere   rilasciate   limitatamente   a   tratti   stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che  possano  costituire  potenziale  pericolo  in  dipendenza  della
circolazione  dei  veicoli.  Nelle  stesse   autorizzazioni   saranno
indicati gli itinerari, gli orari  e  le  modalita'  che  gli  stessi
prefetti  riterranno  necessari  ed  opportuni  nel  rispetto   delle
esigenze di massima sicurezza  del  trasporto  e  della  circolazione
stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali  si
ritiene  prevedibile  la  massima  affluenza  di  traffico  veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga. 
  4. Il divieto di circolazione per le merci  pericolose  di  cui  al
comma  1  non  trova  applicazione,  per  comprovate  necessita'   di
servizio, per i veicoli e per  i  complessi  di  veicoli  di  seguito
elencati, anche se circolano scarichi: 
    a) militari e delle Forze di Polizia; 
    b) militari appartenenti a Forze Armate  straniere  e  civili  da
queste commissionati,  per  esercitazioni,  operazioni  o  assistenza
militare  in  base  ad  accordi  internazionali,  purche'  muniti  di
apposito  credito  di  movimento  rilasciato  dal  comando   militare
competente; 
    c) civili commissionati dalle Forze Armate muniti  del  documento
di accompagnamento di cui al decreto ministeriale  2  settembre  1977
integrato con decreto ministeriale 24  maggio  1978,  rilasciato  dal
comando militare competente. 
  Di   ogni   trasporto   deve   essere   data   informazione    alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo  nel  cui  territorio  di
competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale.