Art. 2 Designazione punto di contatto 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente decreto. 2. Gli Uffici e le Amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le Amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attivita' del punto di contatto.