Art. 10 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 123-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la  lettera  d),  e'  aggiunta  la  seguente:
«d-bis) una descrizione delle  politiche  in  materia  di  diversita'
applicate  in   relazione   alla   composizione   degli   organi   di
amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti  quali
l'eta',  la  composizione  di  genere  e  il  percorso  formativo   e
professionale,  nonche'  una  descrizione  degli   obiettivi,   delle
modalita' di attuazione e dei risultati di tali politiche.  Nel  caso
in cui nessuna politica sia applicata, la societa' motiva in  maniera
chiara e articolata le ragioni di tale scelta.»; 
    b) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 156, comma  4-bis,
lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  14,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»,
e  le  parole:  «sia  stata  elaborata  una  relazione  sul   governo
societario e gli assetti proprietari» sono sostituite dalle seguenti:
«siano state fornite le informazioni di cui al comma 2,  lettere  a),
c), d) e d-bis), del presente articolo»; 
    c) dopo il comma 5  e'  aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  Possono
omettere la pubblicazione delle  informazioni  di  cui  al  comma  2,
lettera d-bis), le societa' che alla data di chiusura  dell'esercizio
di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri: 
      a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 
      b) totale dei ricavi netti delle vendite e  delle  prestazioni:
40.000.000 di euro; 
      c) numero medio di dipendenti durante  l'esercizio  finanziario
pari a duecentocinquanta.». 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Il   testo   dell'articolo   123-bis   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 123-bis (Relazione sul governo societario  e  gli
          assetti proprietari). -  1.  La  relazione  sulla  gestione
          delle societa'  emittenti  valori  mobiliari  ammessi  alle
          negoziazioni  in  mercati  regolamentati  contiene  in  una
          specifica  sezione,  denominata:  "Relazione  sul   governo
          societario  e  gli   assetti   proprietari",   informazioni
          dettagliate riguardanti: 
                a) la struttura  del  capitale  sociale,  compresi  i
          titoli che non sono negoziati su un  mercato  regolamentato
          di uno Stato comunitario,  con  l'indicazione  delle  varie
          categorie di azioni e, per  ogni  categoria  di  azioni,  i
          diritti e gli obblighi connessi, nonche' la percentuale del
          capitale sociale che esse rappresentano; 
                b) qualsiasi restrizione al trasferimento di  titoli,
          quali  ad  esempio  limiti  al  possesso  di  titoli  o  la
          necessita'  di  ottenere  il  gradimento  da  parte   della
          societa' o di altri possessori di titoli; 
                c) le partecipazioni rilevanti nel capitale,  dirette
          o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali  o  di
          partecipazione incrociata,  secondo  quanto  risulta  dalle
          comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120; 
                d)  se  noti,  i  possessori  di  ogni   titolo   che
          conferisce diritti speciali di controllo e una  descrizione
          di questi diritti; 
                e) il meccanismo di esercizio  dei  diritti  di  voto
          previsto  in  un  eventuale   sistema   di   partecipazione
          azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non  e'
          esercitato direttamente da questi ultimi; 
                f) qualsiasi  restrizione  al  diritto  di  voto,  ad
          esempio limitazioni dei diritti di voto ad una  determinata
          percentuale o ad un certo numero di voti,  termini  imposti
          per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in  cui,  con
          la  cooperazione  della  societa',  i  diritti   finanziari
          connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli; 
                g) gli accordi che sono noti alla societa'  ai  sensi
          dell'articolo 122; 
                h) gli accordi significativi dei quali la societa'  o
          sue controllate siano parti  e  che  acquistano  efficacia,
          sono modificati o si estinguono in caso di  cambiamento  di
          controllo della societa', e i loro effetti,  tranne  quando
          sono  di  natura  tale  per  cui   la   loro   divulgazione
          arrecherebbe grave pregiudizio alla societa';  tale  deroga
          non si applica quando la societa' ha l'obbligo specifico di
          divulgare   tali   informazioni   sulla   base   di   altre
          disposizioni di legge; 
                i) gli accordi tra la societa' e gli  amministratori,
          i componenti del consiglio di gestione o  di  sorveglianza,
          che  prevedono  indennita'  in   caso   di   dimissioni   o
          licenziamento senza giusta causa o se il loro  rapporto  di
          lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto; 
                l)  le  norme  applicabili   alla   nomina   e   alla
          sostituzione degli  amministratori  e  dei  componenti  del
          consiglio di  gestione  e  di  sorveglianza,  nonche'  alla
          modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative  e
          regolamentari applicabili in via suppletiva; 
                m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale
          ai sensi dell'articolo 2443 del codice  civile  ovvero  del
          potere in capo agli  amministratori  o  ai  componenti  del
          consiglio di  gestione  di  emettere  strumenti  finanziari
          partecipativi nonche'  di  autorizzazioni  all'acquisto  di
          azioni proprie. 
              2.  Nella  medesima  sezione  della   relazione   sulla
          gestione di cui al comma 1 sono riportate  le  informazioni
          riguardanti: 
                a)  l'adesione  ad  un  codice  di  comportamento  in
          materia di  governo  societario  promosso  da  societa'  di
          gestione di mercati  regolamentati  o  da  associazioni  di
          categoria,  motivando  le  ragioni  dell'eventuale  mancata
          adesione ad una o piu' disposizioni, nonche' le pratiche di
          governo societario effettivamente applicate dalla  societa'
          al di la' degli obblighi previsti dalle norme legislative o
          regolamentari. La societa' indica altresi' dove  il  codice
          di comportamento in materia di governo societario al  quale
          aderisce e' accessibile al pubblico; 
                b)  le  principali  caratteristiche  dei  sistemi  di
          gestione dei rischi e di  controllo  interno  esistenti  in
          relazione al processo  di  informativa  finanziaria,  anche
          consolidata, ove applicabile; 
                c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli
          azionisti,  i  suoi  principali  poteri,  i  diritti  degli
          azionisti e le modalita' del loro esercizio, se diversi  da
          quelli   previsti   dalle   disposizioni   legislative    e
          regolamentari applicabili in via suppletiva; 
                d) la composizione e il funzionamento degli organi di
          amministrazione e controllo e dei loro comitati. 
              d-bis) una descrizione delle politiche  in  materia  di
          diversita' applicate in relazione alla  composizione  degli
          organi   di   amministrazione,   gestione    e    controllo
          relativamente ad aspetti quali l'eta', la  composizione  di
          genere e il percorso formativo e professionale, nonche' una
          descrizione degli obiettivi, delle modalita' di  attuazione
          e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui  nessuna
          politica sia  applicata,  la  societa'  motiva  in  maniera
          chiara e articolata le ragioni di tale scelta. 
              3. Le informazioni di  cui  ai  commi  1  e  2  possono
          figurare in una relazione distinta  dalla  relazione  sulla
          gestione,  approvata  dall'organo  di  amministrazione,   e
          pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In
          alternativa, la relazione sulla gestione puo'  indicare  la
          sezione del sito internet dell'emittente dove e' pubblicato
          tale documento. 
              4. La societa' di revisione esprime il giudizio di  cui
          all'articolo  14,  comma  2,  lettera   e),   del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle  informazioni  di
          cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma  2,
          lettera  b),  e  verifica  che  siano  state   fornite   le
          informazioni di cui al  comma  2,  lettere  a),  c),  d)  e
          d-bis), del presente articolo. 
              5. Le societa' che non  emettono  azioni  ammesse  alle
          negoziazioni  in  mercati  regolamentati   o   in   sistemi
          multilaterali  di   negoziazione,   possono   omettere   la
          pubblicazione delle informazioni di cui ai  commi  1  e  2,
          salvo quelle di cui al comma 2, lettera b). 
              5-bis.  Possono   omettere   la   pubblicazione   delle
          informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le societa'
          che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non
          superino almeno due dei seguenti parametri: 
                a) totale dello  stato  patrimoniale:  20.000.000  di
          euro; 
                b) totale dei ricavi  netti  delle  vendite  e  delle
          prestazioni: 40.000.000 di euro; 
                c) numero medio  di  dipendenti  durante  l'esercizio
          finanziario pari a duecentocinquanta.».