Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Gli enti di  interesse  pubblico  redigono  per  ogni  esercizio
finanziario   una   dichiarazione   conforme   a   quanto    previsto
dall'articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio
finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento  e,  alla
data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno  uno  dei  due
seguenti limiti dimensionali: 
    a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 
    b) totale dei ricavi netti delle  vendite  e  delle  prestazioni:
40.000.000 di euro; 
  2. Gli enti di interesse pubblico che siano societa'  madri  di  un
gruppo di grandi dimensioni redigono per ogni  esercizio  finanziario
una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 4.