Art. 3 
 
 
       Dichiarazione individuale di carattere non finanziario 
 
  1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella
misura necessaria ad assicurare  la  comprensione  dell'attivita'  di
impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e  dell'impatto  dalla
stessa prodotta, copre  i  temi  ambientali,  sociali,  attinenti  al
personale, al rispetto  dei  diritti  umani,  alla  lotta  contro  la
corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti  tenuto  conto  delle
attivita' e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno: 
    a) il modello  aziendale  di  gestione  ed  organizzazione  delle
attivita' dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e  di
gestione eventualmente adottati ai sensi dell'articolo  6,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche  con
riferimento alla gestione dei suddetti temi; 
    b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta
diligenza, i risultati conseguiti  tramite  di  esse  ed  i  relativi
indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario; 
    c) i principali rischi, generati o subiti, connessi  ai  suddetti
temi e che derivano dalle attivita' dell'impresa, dai suoi  prodotti,
servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene  di
fornitura e subappalto; 
  2. In merito agli ambiti di cui al comma  1,  la  dichiarazione  di
carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti: 
    a) l'utilizzo di risorse  energetiche,  distinguendo  fra  quelle
prodotte da fonti rinnovabili  e  non  rinnovabili,  e  l'impiego  di
risorse idriche; 
    b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti
in atmosfera; 
    c) l'impatto, ove possibile  sulla  base  di  ipotesi  o  scenari
realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonche' sulla  salute
e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui  al  comma  1,
lettera c), o ad altri rilevanti  fattori  di  rischio  ambientale  e
sanitario; 
    d) aspetti sociali  e  attinenti  alla  gestione  del  personale,
incluse le azioni poste in essere per garantire la parita' di genere,
le  misure  volte  ad  attuare  le  convenzioni   di   organizzazioni
internazionali e sovranazionali in materia, e le modalita' con cui e'
realizzato il dialogo con le parti sociali; 
    e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per  prevenirne
le violazioni,  nonche'  le  azioni  poste  in  essere  per  impedire
atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori; 
    f) lotta  contro  la  corruzione  sia  attiva  sia  passiva,  con
indicazione degli strumenti a tal fine adottati. 
  3. Le informazioni di cui ai commi  1  e  2  sono  fornite  con  un
raffronto in relazione a quelle fornite  negli  esercizi  precedenti,
secondo le metodologie ed  i  principi  previsti  dallo  standard  di
rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla  metodologia  di
rendicontazione autonoma utilizzata ai  fini  della  redazione  della
dichiarazione e, ove opportuno, sono corredate  da  riferimenti  alle
voci ed agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione e' fatta
esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato  e  nel
caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato  differisca  da
quello a cui e'  stato  fatto  riferimento  per  la  redazione  della
dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne e'  illustrata  la
motivazione. 
  4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di  rendicontazione
autonoma e' fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa
e  delle  motivazioni  per  la   sua   adozione   all'interno   della
dichiarazione  non  finanziaria.  Parimenti,   sono   descritti   gli
eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi  precedenti,
con la relativa motivazione. 
  5. Ai fini della rendicontazione,  gli  indicatori  di  prestazione
utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dallo
standard di  rendicontazione  adottato  e  sono  rappresentativi  dei
diversi ambiti, nonche' coerenti con l'attivita' svolta e gli impatti
da  essa  prodotti.  Nel  caso  in  cui  si  faccia  ricorso  ad  una
metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in  cui  gli
indicatori di prestazione previsti dallo standard di  rendicontazione
adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti  a  rappresentare
con coerenza l'attivita' svolta  e  gli  impatti  da  essa  prodotti,
l'impresa seleziona gli indicatori piu' adatti a tale scopo, fornendo
in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale  scelta.  La
scelta degli indicatori di prestazione e'  effettuata  anche  tenendo
conto, ove opportuno, degli orientamenti  emanati  dalla  Commissione
europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE. 
  6. Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di  redigere
la dichiarazione di  carattere  non  finanziario  che  non  praticano
politiche in relazione a uno o piu' degli ambiti di cui al  comma  1,
forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno  di
tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in
maniera chiara e articolata. 
  7. La responsabilita' di garantire che la relazione sia  redatta  e
pubblicata in conformita' a  quanto  previsto  dal  presente  decreto
legislativo  compete  agli  amministratori  dell'ente  di   interesse
pubblico. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo
criteri di  professionalita'  e  diligenza.  L'organo  di  controllo,
nell'ambito dello  svolgimento  delle  funzioni  ad  esso  attribuite
dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite
nel  presente  decreto  e  ne  riferisce  nella   relazione   annuale
all'assemblea. 
  8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla
richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione  in  un
mercato regolamentato, previa deliberazione motivata  dell'organo  di
amministrazione, sentito l'organo di controllo,  nella  dichiarazione
di  carattere  non  finanziario  possono  essere  omesse,   in   casi
eccezionali,  le  informazioni  concernenti  sviluppi  imminenti   ed
operazioni in corso di negoziazione,  qualora  la  loro  divulgazione
possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa.
Qualora si avvalga di questa facolta', l'ente di  interesse  pubblico
ne fa menzione nella  dichiarazione  non  finanziaria  con  esplicito
rimando al presente comma. L'omissione  non  e'  comunque  consentita
quando  cio'  possa  pregiudicare  una   comprensione   corretta   ed
equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati  e  della
sua situazione, nonche' degli impatti prodotti dalla sua attivita' in
relazione agli ambiti di cui al comma 1. 
  9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del presente articolo
presentando la  dichiarazione  di  carattere  non  finanziario  nella
relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma  1,  lettera
a), si considerano assolti gli obblighi di cui  al  primo  e  secondo
comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo
94, al comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
limitatamente  all'analisi  delle  informazioni  di   carattere   non
finanziario. 
  10. Il soggetto incaricato di effettuare la  revisione  legale  del
bilancio  verifica  l'avvenuta   predisposizione   da   parte   degli
amministratori della dichiarazione di carattere non  finanziario.  Lo
stesso soggetto, o altro soggetto abilitato  allo  svolgimento  della
revisione  legale  appositamente  designato,  esprime,  con  apposita
relazione distinta da quella  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  un'attestazione  circa   la
conformita' delle informazioni fornite rispetto  a  quanto  richiesto
dal  presente  decreto  legislativo  e  rispetto  ai  principi,  alle
metodologie e alle modalita' previste dal  comma  3.  Le  conclusioni
sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il
soggetto incaricato di  effettuare  l'attivita'  di  controllo  sulla
dichiarazione non finanziaria ha  dell'ente  di  interesse  pubblico,
dell'adeguatezza  dei  sistemi,  dei  processi  e   delle   procedure
utilizzate  ai  fini  della  preparazione  della   dichiarazione   di
carattere non finanziario.  Nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  di
carattere  non  finanziario  sia  contenuta  nella  relazione   sulla
gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a),  il  giudizio
di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane
oggetto dell'obbligo di attestazione di cui  al  presente  comma.  La
relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo  scopo  designato,
e'  allegata  alla  dichiarazione  di  carattere  non  finanziario  e
pubblicata  congiuntamente  ad  essa  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 5. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  8
          giugno  2001,  n.  231  (Disciplina  della  responsabilita'
          amministrativa delle persone giuridiche, delle  societa'  e
          delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
          norma dell'articolo 11 della legge 29  settembre  2000,  n.
          300) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n.
          140, cosi' recita: 
              «Art. 6. (Soggetti in posizione apicale  e  modelli  di
          organizzazione dell'ente).  -  1.  Se  il  reato  e'  stato
          commesso dalle persone indicate nell'articolo 5,  comma  1,
          lettera a), l'ente non risponde se prova che: 
                a) l'organo dirigente ha  adottato  ed  efficacemente
          attuato, prima della  commissione  del  fatto,  modelli  di
          organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
          specie di quello verificatosi; 
                b)  il  compito  di  vigilare  sul  funzionamento   e
          l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e'
          stato affidato a un organismo dell'ente dotato di  autonomi
          poteri di iniziativa e di controllo; 
                c)  le  persone  hanno  commesso  il  reato  eludendo
          fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 
                d) non vi e' stata omessa o  insufficiente  vigilanza
          da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 
              2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al
          rischio di commissione dei reati, i  modelli  di  cui  alla
          lettera a), del comma 1, devono  rispondere  alle  seguenti
          esigenze: 
                a) individuare le attivita' nel  cui  ambito  possono
          essere commessi reati; 
                b)   prevedere   specifici   protocolli   diretti   a
          programmare la formazione e  l'attuazione  delle  decisioni
          dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
                c) individuare modalita' di  gestione  delle  risorse
          finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 
                d) prevedere obblighi di informazione  nei  confronti
          dell'organismo deputato  a  vigilare  sul  funzionamento  e
          l'osservanza dei modelli; 
                e)  introdurre  un  sistema  disciplinare  idoneo   a
          sanzionare il mancato rispetto delle  misure  indicate  nel
          modello. 
              3. I modelli di organizzazione e  di  gestione  possono
          essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma  2,
          sulla  base  di  codici  di  comportamento  redatti   dalle
          associazioni  rappresentative  degli  enti,  comunicati  al
          Ministero della giustizia che, di concerto con i  Ministeri
          competenti,   puo'   formulare,   entro   trenta    giorni,
          osservazioni sulla idoneita'  dei  modelli  a  prevenire  i
          reati. 
              4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti  indicati
          nella lettera  b),  del  comma  1,  possono  essere  svolti
          direttamente dall'organo dirigente. 
              4-bis.  Nelle  societa'   di   capitali   il   collegio
          sindacale, il consiglio di sorveglianza e il  comitato  per
          il controllo della gestione possono  svolgere  le  funzioni
          dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). 
              5. E' comunque disposta la confisca  del  profitto  che
          l'ente  ha  tratto  dal  reato,  anche  nella   forma   per
          equivalente.» 
              Per i riferimenti normativi della direttiva  2014/95/UE
          si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 2428  del  codice  civile  cosi'
          recita: 
              «Art. 2428. (Relazione sulla gestione). -  Il  bilancio
          deve essere corredato da una relazione degli amministratori
          contenente un'analisi  fedele,  equilibrata  ed  esauriente
          della situazione della  societa'  e  dell'andamento  e  del
          risultato della gestione, nel  suo  complesso  e  nei  vari
          settori in cui essa ha operato,  anche  attraverso  imprese
          controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
          agli investimenti, nonche' una descrizione  dei  principali
          rischi e incertezze cui la societa' e' esposta. 
              L'analisi  di  cui  al  primo  comma  e'  coerente  con
          l'entita' e la complessita' degli affari della  societa'  e
          contiene, nella misura necessaria alla  comprensione  della
          situazione della societa' e dell'andamento e del  risultato
          della sua gestione, gli indicatori di risultato  finanziari
          e,  se  del  caso,   quelli   non   finanziari   pertinenti
          all'attivita'  specifica  della   societa',   comprese   le
          informazioni  attinenti  all'ambiente   e   al   personale.
          L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
          riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
              Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 
                1) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
                2) i rapporti  con  imprese  controllate,  collegate,
          controllanti e imprese sottoposte al  controllo  di  queste
          ultime; 
                3) il numero e il valore nominale  sia  delle  azioni
          proprie sia delle azioni o quote di  societa'  controllanti
          possedute dalla societa', anche  per  tramite  di  societa'
          fiduciaria o  per  interposta  persona,  con  l'indicazione
          della parte di capitale corrispondente; 
                4) il numero e il valore nominale  sia  delle  azioni
          proprie sia delle azioni o quote di  societa'  controllanti
          acquistate   o   alienate   dalla   societa',   nel   corso
          dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria  o
          per   interposta   persona,   con    l'indicazione    della
          corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi  e  dei
          motivi degli acquisti e delle alienazioni; 
                5); 
                6) l'evoluzione prevedibile della gestione; 
                6-bis) in relazione all'uso da parte  della  societa'
          di strumenti finanziari e se rilevanti per  la  valutazione
          della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
          economico dell'esercizio: 
                  a) gli obiettivi e le politiche della  societa'  in
          materia di gestione del rischio  finanziario,  compresa  la
          politica di copertura per ciascuna principale categoria  di
          operazioni previste; 
                  b)  l'esposizione  della  societa'  al  rischio  di
          prezzo, al rischio di credito, al rischio di  liquidita'  e
          al rischio di variazione dei flussi finanziari. 
              Dalla relazione deve inoltre risultare  l'elenco  delle
          sedi secondarie della societa'.». 
              - Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo  18
          agosto 2015, n. 136 (Attuazione della direttiva  2013/34/UE
          relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci  consolidati  e
          alle relative relazioni di  talune  tipologie  di  imprese,
          recante modifica della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE, per la  parte  relativa  ai  conti
          annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli  altri
          istituti finanziari, nonche' in materia di pubblicita'  dei
          documenti contabili  delle  succursali,  stabilite  in  uno
          Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari  con
          sede sociale fuori di tale Stato membro,  e  che  abroga  e
          sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  87)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  2015,  n.
          202., cosi' recita: 
              «Art. 41.  Contenuto  delle  relazioni  sulla  gestione
          (articoli 19 e 29, paragrafi 1,  2  e  3,  della  direttiva
          2013/34/UE) 
              1. Il bilancio dell'impresa e il  bilancio  consolidato
          sono  corredati  di  una  relazione  degli   amministratori
          contenente un'analisi  fedele,  equilibrata  ed  esauriente
          della situazione dell'impresa o dell'insieme delle  imprese
          incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
          della gestione,  nonche'  una  descrizione  dei  principali
          rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse  nel
          consolidamento sono  esposte.  Le  relazioni  sono  redatte
          secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43. 
              2.  L'analisi  di  cui  al  comma  1  e'  coerente  con
          l'entita' e la complessita'  degli  affari  dell'impresa  o
          dell'insieme delle imprese  incluse  nel  consolidamento  e
          contiene, nella misura necessaria alla  comprensione  della
          situazione  dell'impresa  o  dell'insieme   delle   imprese
          incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato
          della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari
          e, se del  caso,  quelli  non  finanziari  pertinenti  alle
          attivita'   specifiche   delle   imprese,    comprese    le
          informazioni  attinenti  all'ambiente   e   al   personale.
          L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
          riportati  nel  bilancio  dell'impresa   o   nel   bilancio
          consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
              3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in  ogni
          caso: 
                a) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
                b)  se  si  tratta  della   relazione   al   bilancio
          dell'impresa, il numero e  il  valore  nominale  sia  delle
          azioni  o  quote  proprie  sia   delle   azioni   o   quote
          dell'impresa  controllante  detenute  in  portafoglio,   di
          quelle  acquistate  e  di   quelle   alienate   nel   corso
          dell'esercizio,  le  corrispondenti   quote   di   capitale
          sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e
          i corrispettivi; 
                c)  se  si  tratta  della   relazione   al   bilancio
          consolidato, le medesime informazioni di cui  alla  lettera
          b) riferite sia alle azioni o quote proprie  delle  imprese
          incluse  nel  consolidamento  sia  alle  azioni   o   quote
          dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate  da
          altre imprese incluse nel consolidamento; 
                d) l'evoluzione prevedibile della gestione; 
                e)  se  si  tratta  della   relazione   al   bilancio
          dell'impresa, i  rapporti  verso  le  imprese  del  gruppo,
          distinguendo fra imprese controllate, imprese  controllanti
          e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonche'
          i rapporti verso le imprese collegate; 
                f)  se  si  tratta  della   relazione   al   bilancio
          dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di
          strumenti finanziari e  se  rilevanti  per  la  valutazione
          della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
          economico dell'esercizio: 
                  1) gli obiettivi e  le  politiche  dell'impresa  in
          materia di gestione del rischio  finanziario,  compresa  la
          politica di copertura per ciascuna principale categoria  di
          operazioni previste; 
                  2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo,
          al rischio di  credito,  al  rischio  di  liquidita'  e  al
          rischio di variazione dei flussi finanziari; 
                g)  se  si  tratta  della   relazione   al   bilancio
          consolidato, le medesime informazioni di cui  alla  lettera
          f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento. 
              4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3 si
          applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate  o
          alienate per  il  tramite  di  societa'  fiduciaria  o  per
          interposta persona. 
              5.  La  relazione  sulla  gestione  consolidata  e   la
          relazione  sulla  gestione  dell'impresa   possono   essere
          presentate in un unico documento, dando  maggiore  rilievo,
          ove opportuno, alle questioni che  sono  rilevanti  per  il
          complesso delle imprese incluse nel consolidamento.». 
              - Il testo dell'articolo 94 del decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13  ottobre  2005,  n.
          239, S.O. cosi' recita: 
              «Art. 94. (Relazione sulla gestione). - 1. Il  bilancio
          deve essere corredato da una relazione degli amministratori
          contenente un'analisi  fedele,  equilibrata  ed  esauriente
          della  situazione  dell'impresa  e  dell'andamento  e   del
          risultato della gestione nel  suo  complesso,  nonche'  una
          descrizione  dei  principali  rischi   e   incertezze   cui
          l'impresa e' esposta. Dalla  relazione  risultano  in  ogni
          caso le informazioni che riguardano: 
                a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo; 
                b)  l'andamento  dei  sinistri  nei  principali  rami
          esercitati; 
                c) le forme riassicurative maggiormente significative
          adottate nei principali rami esercitati; 
                d) le attivita' di ricerca e di sviluppo  e  i  nuovi
          prodotti immessi sul mercato; 
                e) le linee essenziali seguite nella  politica  degli
          investimenti; 
                e-bis) gli obiettivi e le politiche di  gestione  del
          rischio  finanziario  e  la  politica  di   copertura   per
          principali categorie di operazioni coperte e  l'esposizione
          dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita'
          e di variazione dei flussi; 
                f)   notizie   in   merito   al    contenzioso,    se
          significativo; 
                g) il numero e il  valore  nominale  delle  azioni  o
          quote  proprie,   delle   azioni   o   quote   dell'impresa
          controllante detenute in portafoglio, di quelle  acquistate
          e  di  quelle  alienate  nel   corso   dell'esercizio,   le
          corrispondenti  quote   di   capitale   sottoscritto,   dei
          corrispettivi  ed  i  motivi   degli   acquisti   e   delle
          alienazioni; 
                h) i rapporti con le imprese del gruppo  distinguendo
          fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonche'
          i rapporti con imprese collegate; 
                i)  l'evoluzione  prevedibile  della  gestione,   con
          particolare  riguardo   allo   sviluppo   del   portafoglio
          assicurativo, all'andamento dei sinistri e  alle  eventuali
          modifiche alle forme riassicurative adottate; 
                l) i fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la  chiusura
          dell'esercizio. 
              1-bis. L'analisi di cui al  comma  1  e'  coerente  con
          l'entita' e la complessita'  degli  affari  dell'impresa  e
          contiene, nella misura necessaria alla  comprensione  della
          situazione dell'impresa e dell'andamento  e  del  risultato
          della sua gestione, gli indicatori di risultato  finanziari
          e,  se  del  caso,   quelli   non   finanziari   pertinenti
          all'attivita'   specifica   dell'impresa,    comprese    le
          informazioni  attinenti  all'ambiente   e   al   personale.
          L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi
          riportati   nel   bilancio   dell'impresa   e   chiarimenti
          aggiuntivi su di essi. 
              2.  Le  disposizioni  del  comma  1,  lettera  g),   si
          applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate  o
          alienate per  il  tramite  di  societa'  fiduciaria  o  per
          interposta persona.». 
              - Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39,  citato  nelle  note  all'articolo  1,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Relazione  di  revisione  e  giudizio   sul
          bilancio). -  1.  Il  revisore  legale  o  la  societa'  di
          revisione legale  incaricati  di  effettuare  la  revisione
          legale dei conti: 
                a) esprimono con apposita relazione un  giudizio  sul
          bilancio di  esercizio  e  sul  bilancio  consolidato,  ove
          redatto ed illustrano i risultati della revisione legale; 
                b) verificano nel corso  dell'esercizio  la  regolare
          tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione
          dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 
              2. La relazione, redatta in conformita' ai principi  di
          revisione di cui all'articolo 11, comprende: 
                a)  un  paragrafo  introduttivo  che  identifica   il
          bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a  revisione
          legale e il quadro normativo sull'informazione  finanziaria
          applicato alla sua redazione; 
                b) una  descrizione  della  portata  della  revisione
          legale svolta con l'indicazione dei principi  di  revisione
          osservati; 
                c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se
          questo e'  conforme  alle  norme  che  ne  disciplinano  la
          redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto  la
          situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  il   risultato
          economico dell'esercizio; 
                d) eventuali richiami di informativa che il  revisore
          sottopone  all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,
          senza che essi costituiscano rilievi; 
                e) un giudizio sulla coerenza della  relazione  sulla
          gestione con il bilancio e sulla sua conformita' alle norme
          di legge. Il giudizio contiene altresi'  una  dichiarazione
          rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione
          dell'impresa e del relativo contesto  acquisite  nel  corso
          dell'attivita'  di  revisione  legale,  circa   l'eventuale
          identificazione di  errori  significativi  nella  relazione
          sulla gestione, nel  qual  caso  sono  fornite  indicazioni
          sulla natura di tali errori; 
                f)  una   dichiarazione   su   eventuali   incertezze
          significative  relative  a  eventi  o  a  circostanze   che
          potrebbero sollevare dubbi  significativi  sulla  capacita'
          della societa'  sottoposta  a  revisione  di  mantenere  la
          continuita' aziendale; 
                g) l'indicazione della sede  del  revisore  legale  o
          della societa' di revisione legale. 
              3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio  sul
          bilancio con rilievi, un giudizio negativo  o  rilasci  una
          dichiarazione di impossibilita' di esprimere  un  giudizio,
          la  relazione  illustra  analiticamente  i   motivi   della
          decisione. 
              3-bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata
          da piu'  revisori  legali  o  piu'  societa'  di  revisione
          legale, essi raggiungono un  accordo  sui  risultati  della
          revisione legale dei conti e presentano una relazione e  un
          giudizio congiunti. In caso di  disaccordo,  ogni  revisore
          legale o societa' di revisione presenta il proprio giudizio
          in un paragrafo  distinto  della  relazione  di  revisione,
          indicando i motivi del disaccordo. 
              4.  La  relazione  e'   datata   e   sottoscritta   dal
          responsabile dell'incarico. Quando la revisione  legale  e'
          effettuata da una societa' di revisione, la relazione  reca
          almeno  la  firma  dei  responsabili  della  revisione  che
          effettuano la revisione per conto della societa'  medesima.
          Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a piu'
          revisori legali, la relazione di revisione  e'  firmata  da
          tutti i responsabili dell'incarico. 
              5. Si osservano i termini e le modalita' di deposito di
          cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435,  primo  comma,
          del codice civile. Si osservano i termini e le modalita' di
          deposito di cui agli articoli 2429, terzo  comma,  e  2435,
          primo comma,  del  codice  civile,  salvo  quanto  disposto
          dall'articolo 154-ter del TUF. 
              6. I soggetti incaricati della revisione  legale  hanno
          diritto  ad  ottenere  dagli  amministratori  documenti   e
          notizie utili all'attivita' di revisione legale  e  possono
          procedere ad accertamenti, controlli ed  esame  di  atti  e
          documentazione. 
              7. La relazione del revisore legale o della societa' di
          revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i
          requisiti di cui ai commi  da  2  a  4.  Nel  giudicare  la
          coerenza della relazione sulla gestione  con  il  bilancio,
          come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale
          o la societa' di revisione legale considerano  il  bilancio
          consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.».