Art. 5 
 
 
      Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicita' 
 
  1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario puo': 
    a) essere contenuta a seconda dei  casi,  nella  relazione  sulla
gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo  41
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo  94  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  di  cui  in  tal  caso
costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata; 
    b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di
essere  contrassegnata  comunque  da  analoga  dicitura.  Una   volta
approvata dall'organo di amministrazione, la  relazione  distinta  e'
messa  a  disposizione  dell'organo  di  controllo  e  del   soggetto
incaricato di svolgere i compiti di  cui  all'articolo  3,  comma  10
entro gli stessi termini previsti per la presentazione  del  progetto
di bilancio, ed  e'  oggetto  di  pubblicazione  sul  registro  delle
imprese, a cura  degli  amministratori  stessi,  congiuntamente  alla
relazione sulla gestione. 
  2. La specifica sezione della relazione sulla gestione  individuale
contiene le informazioni richieste  oppure  puo'  indicare  le  altre
sezioni della relazione sulla gestione,  ovvero  le  altre  relazioni
previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui
al comma 1, lettera b),  dove  reperire  le  informazioni  richieste,
indicando  altresi'  la  sezione  del  sito  internet  dell'ente   di
interesse pubblico dove queste sono pubblicate. 
  3. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario puo': 
    a) essere contenuta, a seconda dei casi,  nella  relazione  sulla
gestione di cui all'articolo 40  del  decreto  legislativo  9  aprile
1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 136, all'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione  come  tale
contrassegnata; 
    b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di
essere  contrassegnata  comunque  da  analoga  dicitura.  Una   volta
approvata dall'organo di amministrazione, la  relazione  distinta  e'
messa  a  disposizione  dell'organo  di  controllo  e  del   soggetto
incaricato di svolgere i compiti di  cui  all'articolo  3,  comma  10
entro gli stessi  termini  previsti  dalle  norme  di  legge  per  la
presentazione del progetto di bilancio consolidato, ed e' oggetto  di
pubblicazione,   sul   registro   delle   imprese,   a   cura   degli
amministratori  stessi,  congiuntamente  alla  relazione  consolidata
sulla gestione. 
  4. La specifica sezione della relazione sulla gestione  consolidata
contiene le informazioni richieste  oppure  puo'  indicare  le  altre
sezioni della relazione sulla gestione,  ovvero  le  altre  relazioni
previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui
al comma 3, lettera b),  dove  reperire  le  informazioni  richieste,
indicando  altresi'  la  sezione  del  sito  internet  dell'ente   di
interesse pubblico dove queste sono pubblicate. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per il testo dell'articolo 2428 del  Codice  civile  si
          veda nelle note all'articolo 3. 
              Per il testo dell'articolo 41 del  decreto  legislativo
          18 agosto 2015, n. 136 si veda nelle note all'articolo 3. 
              Per il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 7
          settembre 2009, n. 209 si veda nelle note all'articolo 3. 
              Per il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 9
          aprile 1991, n. 127 si veda nelle note all'articolo 3. 
              Per il testo dell'articolo 100 del decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209 si veda nelle note all'articolo 4.