Art. 5 Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicita' 1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario puo': a) essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata; b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta e' messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed e' oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione. 2. La specifica sezione della relazione sulla gestione individuale contiene le informazioni richieste oppure puo' indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 1, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresi' la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate. 3. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario puo': a) essere contenuta, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata; b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta e' messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti dalle norme di legge per la presentazione del progetto di bilancio consolidato, ed e' oggetto di pubblicazione, sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione consolidata sulla gestione. 4. La specifica sezione della relazione sulla gestione consolidata contiene le informazioni richieste oppure puo' indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 3, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresi' la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.
Note all'art. 5: Per il testo dell'articolo 2428 del Codice civile si veda nelle note all'articolo 3. Per il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 si veda nelle note all'articolo 3. Per il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2009, n. 209 si veda nelle note all'articolo 3. Per il testo dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 si veda nelle note all'articolo 3. Per il testo dell'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 si veda nelle note all'articolo 4.