Art. 6 
 
 
                    Esonero e casi di equivalenza 
 
  1.  Un  ente  di  interesse  pubblico  ricompreso  nell'ambito   di
applicazione  del  presente  decreto  legislativo  non  e'   soggetto
all'obbligo di  redigere  la  dichiarazione  di  cui  all'articolo  3
qualora tale ente di  interesse  pubblico  rediga  una  dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario ai  sensi  dell'articolo  4,
oppure tale ente e le sue eventuali societa' figlie  sono  ricomprese
nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa: 
    a) da un'altra societa' madre soggetta ai medesimi obblighi o 
    b) da una societa' madre europea che redige tali dichiarazioni ai
sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis  della  direttiva
2013/34/UE. 
  2. Un ente di interesse pubblico che e' societa' madre di un gruppo
di grandi dimensioni non  e'  soggetto  all'obbligo  di  redigere  la
dichiarazione di cui all'articolo 4 qualora tale  ente  di  interesse
pubblico e' anche una societa' figlia ricompresa nella  dichiarazione
consolidata di carattere non finanziario resa da: 
    a) una societa' madre soggetta ai medesimi obblighi o 
    b) una societa' madre europea che redige  tali  dichiarazione  ai
sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis  della  direttiva
2013/34/UE. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per i riferimenti normativi della direttiva  2013/34/UE
          si veda nelle note all'articolo 1.