Art. 6 Esonero e casi di equivalenza 1. Un ente di interesse pubblico ricompreso nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo non e' soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 3 qualora tale ente di interesse pubblico rediga una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4, oppure tale ente e le sue eventuali societa' figlie sono ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa: a) da un'altra societa' madre soggetta ai medesimi obblighi o b) da una societa' madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE. 2. Un ente di interesse pubblico che e' societa' madre di un gruppo di grandi dimensioni non e' soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 4 qualora tale ente di interesse pubblico e' anche una societa' figlia ricompresa nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa da: a) una societa' madre soggetta ai medesimi obblighi o b) una societa' madre europea che redige tali dichiarazione ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.
Note all'art. 6: Per i riferimenti normativi della direttiva 2013/34/UE si veda nelle note all'articolo 1.