Art. 7 
 
 
   Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi 
 
  1.  I  soggetti  diversi  da  quelli  ricompresi   nell'ambito   di
applicazione di cui all'articolo 2 che, su base volontaria,  redigono
e pubblicano dichiarazioni individuali o consolidate non  finanziarie
e  che  si  attengono  a  quanto  disposto   dal   presente   decreto
legislativo, possono apporre su dette dichiarazioni  la  dicitura  di
conformita' allo stesso. Nel caso in  cui  la  revisione  legale  sia
svolta dal  collegio  sindacale,  l'attivita'  di  controllo  di  cui
all'articolo 3, comma 10, e' svolta da un  altro  soggetto  abilitato
allo svolgimento della revisione legale dei conti. 
  2.  Le  dichiarazioni  volontarie  di  carattere  non   finanziario
conformi al presente decreto legislativo sono redatte sulla  base  di
quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale, e 4, se  su
base consolidata, tenendo conto delle dimensioni in termini di numero
di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento  o  meno  di
attivita' transfrontaliera, secondo criteri di  proporzionalita',  in
modo che  non  sia  comunque  compromessa  la  corretta  comprensione
dell'attivita' svolta,  del  suo  andamento,  dei  suoi  risultati  e
dell'impatto prodotto. 
  3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  redigono  dichiarazioni
volontarie di  carattere  non  finanziario,  su  base  individuale  o
consolidata, conformi a quanto previsto dai  commi  1  e  2,  possono
derogare  alle  disposizioni  sull'attivita'  di  controllo  di   cui
all'articolo 3,  comma  10,  e  comunque  riportare  la  dicitura  di
conformita' al presente decreto legislativo purche': 
    a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione  e
sia al suo interno, il  mancato  assoggettamento  della  stessa  alla
citata attivita' di controllo; 
    b) alla data di  chiusura  dell'esercizio  di  riferimento  siano
soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 
      1)  numero  di  dipendenti  durante  l'esercizio  inferiore   a
duecentocinquanta; 
      2) totale dello stato patrimoniale inferiore  a  20.000.000  di
euro; 
      3) totale dei ricavi netti delle vendite  e  delle  prestazioni
inferiore a 40.000.000 di euro.