Art. 8 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, obbligato a
norma del presente decreto,  i  quali  omettono  di  depositare,  nei
termini prescritti, presso il registro delle imprese la dichiarazione
individuale o consolidata di carattere non  finanziario,  si  applica
una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  20.000  ad  euro
100.000. Se il deposito avviene nei  trenta  giorni  successivi  alla
scadenza  dei  termini   prescritti,   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria e' ridotta ad un terzo. 
  2. La sanzione di cui al comma 1  si  applica  agli  amministratori
dell'ente di interesse pubblico ovvero,  ridotta  della  meta',  agli
amministratori del soggetto  di  cui  all'articolo  7  che  non  puo'
derogare all'attivita' di controllo di cui all'articolo 3, comma  10,
che omettono di allegare alla dichiarazione individuale o consolidata
di carattere non finanziario, depositata  presso  il  registro  delle
imprese, l'attestazione di cui al citato comma 10 dell'articolo 3. 
  3. Salvo che il fatto non integri l'illecito amministrativo di  cui
al comma 4, quando la  dichiarazione  individuale  o  consolidata  di
carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese
non e' redatta in conformita' a quanto prescritto dagli articoli 3  e
4,  agli  amministratori  si  applica  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La  medesima  sanzione  si
applica ai componenti dell'organo di controllo che, in violazione dei
propri doveri di vigilanza e di  referto  previsti  dall'articolo  3,
comma 7, omettono di  riferire  all'assemblea  che  la  dichiarazione
individuale o consolidata di carattere non finanziario non e' redatta
in conformita' a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4. La  sanzione
di cui al presente  comma,  ridotta  della  meta',  si  applica  agli
amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente,
dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, che hanno  attestato  la
conformita' al presente decreto di una  dichiarazione  individuale  o
consolidata  di  carattere  non  finanziario,  depositata  presso  il
registro delle imprese, non redatta  secondo  quanto  disposto  dagli
articoli 3 e 4. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  quando  la  dichiarazione
individuale o consolidata di  carattere  non  finanziario  depositata
presso il registro delle imprese contiene fatti  materiali  rilevanti
non rispondenti al vero ovvero omette fatti  materiali  rilevanti  la
cui informazione e' prevista ai  sensi  degli  articoli  3  e  4  del
presente decreto, agli amministratori e ai componenti dell'organo  di
controllo dell'ente di interesse pubblico  si  applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000. La sanzione
di cui al presente  comma,  ridotta  della  meta',  si  applica  agli
amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente,
dei soggetti di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  quando  presso  il
registro delle imprese e' depositata una dichiarazione individuale  o
consolidata di carattere non finanziario,  di  cui  e'  attestata  la
conformita' ai sensi  dell'articolo  7,  comma  1,  contenente  fatti
materiali rilevanti  non  rispondenti  al  vero  ovvero  nella  quale
risultano omessi fatti materiali rilevanti  la  cui  informazione  e'
imposta dagli articoli 3 e 4 del presente decreto. 
  5. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, primo periodo,  che
omette di verificare l'avvenuta predisposizione  della  dichiarazione
di carattere non finanziario si applica una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da  euro  20.000  ad  euro  50.000.  Al  soggetto  di  cui
all'articolo 3, comma 10, secondo periodo, che omette  di  effettuare
l'attestazione di conformita' di cui alla medesima  disposizione,  si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro
100.000. Al medesimo soggetto  si  applica  la  sanzione  di  cui  al
periodo  precedente   quando,   in   violazione   dei   principi   di
comportamento e  delle  modalita'  di  svolgimento  dell'incarico  di
verifica di cui all'articolo 9,  comma  1,  lettera  c),  attesta  la
conformita' al presente decreto, a norma dell'articolo 3,  comma  10,
di una dichiarazione  individuale  o  consolidata  di  carattere  non
finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta
in conformita' agli articoli 3 e 4. 
  6. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al presente articolo e' competente la Consob  e  si
osservano le  disposizioni  previste  dagli  articoli  194-bis,  195,
195-bis e 196-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58.
Le  somme  derivanti  dal  pagamento  delle  sanzioni  sono   versate
all'entrata del bilancio dello Stato. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo  degli  articoli  194-bis,  195,  195-bis  e
          196-bis del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,
          citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 194-bis  (Criteri  per  la  determinazione  delle
          sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo, della durata
          e  dell'ammontare  delle  sanzioni  previste  dal  presente
          decreto, la Banca d'Italia o  la  Consob  considerano  ogni
          circostanza rilevante e, in particolare, tenuto  conto  del
          fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica
          o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: 
                a) gravita' e durata della violazione; 
                b) grado di responsabilita'; 
                c)  capacita'  finanziaria  del  responsabile   della
          violazione; 
                d) entita' del vantaggio  ottenuto  o  delle  perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in cui  essa
          sia determinabile; 
                e)  pregiudizi  cagionati  a  terzi   attraverso   la
          violazione, nella misura  in  cui  il  loro  ammontare  sia
          determinabile; 
                f) livello di  cooperazione  del  responsabile  della
          violazione con la Banca d'Italia o la Consob; 
                g)  precedenti  violazioni  in  materia  bancaria   o
          finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; 
                h)   potenziali    conseguenze    sistemiche    della
          violazione; 
                h-bis)  misure  adottate   dal   responsabile   della
          violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
          di evitare, in futuro, il suo ripetersi.» 
              «Art. 195 (Procedura sanzionatoria). - 1.  Le  sanzioni
          amministrative previste nel presente titolo sono  applicate
          dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le  rispettive
          competenze,    con    provvedimento    motivato,     previa
          contestazione   degli   addebiti   agli   interessati,   da
          effettuarsi  entro  centottanta  giorni   dall'accertamento
          ovvero  entro  trecentosessanta  giorni  se   l'interessato
          risiede o ha la sede  all'estero.  I  soggetti  interessati
          possono,   entro   trenta   giorni   dalla   contestazione,
          presentare deduzioni e chiedere un'audizione  personale  in
          sede di istruttoria,  cui  possono  partecipare  anche  con
          l'assistenza di un avvocato. 
              2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai  principi
          del   contraddittorio,   della   conoscenza   degli    atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
              [3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni  e'
          pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia
          o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto
          della natura della violazione e degli interessi  coinvolti,
          possono stabilire modalita' ulteriori per dare  pubblicita'
          al  provvedimento,  ponendo  le  relative  spese  a  carico
          dell'autore   della   violazione,   ovvero   escludere   la
          pubblicita'  del  provvedimento,  quando  la  stessa  possa
          mettere  gravemente  a  rischio  i  mercati  finanziari   o
          arrecare un danno sproporzionato alle parti.] 
              4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione  e'
          ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo  in  cui  ha
          sede la societa' o l'ente  cui  appartiene  l'autore  della
          violazione ovvero, nei casi in cui tale  criterio  non  sia
          applicabile, del  luogo  in  cui  la  violazione  e'  stata
          commessa. Il ricorso e' notificato, a  pena  di  decadenza,
          all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di
          trenta  giorni  dalla   comunicazione   del   provvedimento
          impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente  risiede
          all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente  ai
          documenti offerti in comunicazione, nel termine  perentorio
          di trenta giorni dalla notifica. 
              5.  L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  La  corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre  la  sospensione  con  ordinanza  non
          impugnabile. 
              6. Il  Presidente  della  corte  d'appello  designa  il
          giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
          la discussione dell'opposizione. Il decreto  e'  notificato
          alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta  giorni
          prima  dell'udienza.   L'Autorita'   deposita   memorie   e
          documenti nel termine di dieci giorni  prima  dell'udienza.
          Se alla prima udienza l'opponente  non  si  presenta  senza
          addurre  alcun  legittimo  impedimento,  il  giudice,   con
          ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara  il  ricorso
          improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento. 
              7.  All'udienza  la  corte  d'appello  dispone,   anche
          d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari,  nonche'
          l'audizione personale delle  parti  che  ne  abbiano  fatto
          richiesta.  Successivamente   le   parti   procedono   alla
          discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
          cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una  delle
          parti manifesta l'interesse alla  pubblicazione  anticipata
          del dispositivo rispetto alla sentenza, il  dispositivo  e'
          pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
          giorni dall'udienza di discussione. 
              7-bis.  Con  la  sentenza  la  corte   d'appello   puo'
          rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
          spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o
          in parte il provvedimento  o  riducendo  l'ammontare  o  la
          durata della sanzione. 
              8. Copia della sentenza  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria della corte  d'appello,  all'Autorita'  che  ha
          emesso il provvedimento, anche ai fini della  pubblicazione
          prevista dall'articolo 195-bis. 
              [9. Le societa' e gli enti ai  quali  appartengono  gli
          autori delle violazioni rispondono, in solido  con  questi,
          del pagamento della sanzione e delle spese  di  pubblicita'
          previste dal secondo periodo del comma 3 e sono  tenuti  ad
          esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.].» 
              «Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). -  1.  Il
          provvedimento di applicazione delle sanzioni  previste  dal
          presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto
          nel sito internet della Banca d'Italia o della  Consob,  in
          conformita' alla normativa europea di riferimento. Nel caso
          in cui  avverso  il  provvedimento  di  applicazione  della
          sanzione  sia  adita  l'autorita'  giudiziaria,  la   Banca
          d'Italia  o  la  Consob  menzionano   l'avvio   dell'azione
          giudiziaria  e  l'esito  della  stessa  a   margine   della
          pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto  conto
          della natura della violazione e degli interessi  coinvolti,
          possono stabilire modalita' ulteriori per dare  pubblicita'
          al  provvedimento,  ponendo  le  relative  spese  a  carico
          dell'autore della violazione. 
              2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la
          Banca d'Italia o la Consob dispongono la  pubblicazione  in
          forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella
          ordinaria: 
                a) abbia ad  oggetto  dati  personali  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  la   cui
          pubblicazione   appaia   sproporzionata    rispetto    alla
          violazione sanzionata; 
                b) possa comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei
          mercati  finanziari  o  pregiudicare  lo   svolgimento   di
          un'indagine penale in corso; 
                c) possa causare un danno sproporzionato ai  soggetti
          coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. 
              3.  Se  le  situazioni  descritte  nel  comma  2  hanno
          carattere  temporaneo,   la   pubblicazione   puo'   essere
          rimandata ed effettuata quando dette esigenze  sono  venute
          meno. 
              3-bis. La Banca d'Italia o la Consob possono  escludere
          la  pubblicita'   del   provvedimento   sanzionatorio,   se
          consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui
          le opzioni  stabilite  dai  commi  2  e  3  siano  ritenute
          insufficienti ad assicurare: 
                a) che la stabilita' dei mercati finanziari  non  sia
          messa a rischio; 
                b)  la  proporzionalita'  della  pubblicazione  delle
          decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione  prevista
          dall'articolo 194-quater.» 
              «Art. 196-bis (Disposizioni di  attuazione).  -  1.  La
          Consob  e  la  Banca  d'Italia,   secondo   le   rispettive
          competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente
          titolo.».