Art. 9 
 
 
               Poteri e coordinamento tra le Autorita' 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  la  Consob,  sentite  Banca
d'Italia e IVASS, per i profili  di  competenza  con  riferimento  ai
soggetti da esse vigilati, disciplina con regolamento: 
    a)  le  modalita'  di  trasmissione  diretta  alla  Consob  della
dichiarazione di carattere non finanziario da parte dei  soggetti  di
cui agli articoli 2 e 7  del  presente  decreto,  e,  fermo  restando
quanto stabilito dall'articolo 5 del presente decreto,  le  eventuali
ulteriori modalita'  di  pubblicazione  della  dichiarazione  nonche'
delle informazioni richieste dalla Consob ai sensi del  comma  2  del
presente articolo; 
    b) le modalita'  e  i  termini  per  il  controllo  dalla  stessa
effettuato sulle dichiarazioni di carattere  non  finanziario,  anche
con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera  b)
del presente articolo; 
    c) i principi di comportamento  e  le  modalita'  di  svolgimento
dell'incarico di verifica della  conformita'  delle  informazioni  da
parte dei revisori. 
  2. In caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli
3 e 4, la Consob richiede ai soggetti di cui agli articoli 2 e  7  le
necessarie  modifiche  o  integrazioni  e  fissa   il   termine   per
l'adeguamento. In caso di mancato adeguamento, si applica  l'articolo
8. 
  3. La Consob puo' altresi' esercitare: 
    a) nei confronti dei  revisori  incaricati  dei  compiti  di  cui
all'articolo 3, comma 10, i poteri di cui all'articolo 22,  comma  2,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
    b) limitatamente all'assolvimento dei compiti di cui al  presente
decreto legislativo, i poteri  di  cui  all'articolo  115,  comma  1,
lettere. a), b) e c), del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, nei confronti degli enti  di  cui  all'articolo  2  del  presente
decreto e dei  soggetti  diversi  che  pubblichino  informazioni  non
finanziarie ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto nonche' dei
componenti dei loro organi sociali. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'articolo 4 del decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58,  citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art.  4  (Collaborazione  tra  autorita'   e   segreto
          d'ufficio).  -  1.  La  Banca  d'Italia,  la   Consob,   la
          Commissione di  vigilanza  sui  fondi  pensione  e  l'IVASS
          collaborano   tra   loro,   anche   mediante   scambio   di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Dette  autorita'  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. 
              2. La Banca d'Italia e  la  Consob  collaborano,  anche
          mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'  e  i
          comitati che compongono il SEVIF al fine  di  agevolare  le
          rispettive funzioni. Nei casi e nei  modi  stabiliti  dalla
          normativa europea adempiono agli obblighi di  comunicazione
          nei confronti di tali soggetti e delle  altre  autorita'  e
          istituzioni   indicate   dalle   disposizioni   dell'Unione
          europea. 
              2-bis. Ai fini indicati al comma  2,  la  Consob  e  la
          Banca  d'Italia  possono  concludere   con   le   autorita'
          competenti degli Stati membri  dell'Unione  europea  e  con
          l'AESFEM accordi di collaborazione, che  possono  prevedere
          la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la
          Banca  d'Italia  possono  ricorrere   all'AESFEM   per   la
          risoluzione  delle  controversie  con   le   autorita'   di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
              2-ter. La  Consob  e'  il  punto  di  contatto  per  la
          ricezione delle richieste di  informazioni  provenienti  da
          autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
          materia di servizi e attivita' di  investimento  svolti  da
          soggetti abilitati e di mercati  regolamentati.  La  Consob
          interessa la Banca d'Italia per gli aspetti  di  competenza
          di  questa  ultima.  La   Banca   d'Italia   trasmette   le
          informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
          Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
          Consob. 
              3. La Banca d'Italia e  la  Consob  possono  cooperare,
          anche mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'
          competenti degli Stati extracomunitari. 
              4. Le informazioni  ricevute  dalla  Banca  d'Italia  e
          dalla Consob ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
          trasmesse a terzi ne'  ad  altre  autorita'  italiane,  ivi
          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
          consenso dell'autorita' che le ha fornite. 
              5. La Banca d'Italia  e  la  Consob  possono  scambiare
          informazioni: 
                a)  con  autorita'   amministrative   e   giudiziarie
          nell'ambito  di   procedimenti   di   liquidazione   o   di
          fallimento, in Italia o  all'estero,  relativi  a  soggetti
          abilitati; 
                b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
          sistemi di indennizzo; 
                c)  con  le  controparti  centrali  e  i   depositari
          centrali; 
                d) con le societa' di gestione dei mercati,  al  fine
          di garantire il regolare funzionamento nei mercati da  esse
          gestiti. 
              5-bis. Lo scambio  di  informazioni  con  autorita'  di
          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
          in materia di segreto di ufficio. 
              6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
          e d), possono essere rivelate a terzi con il  consenso  del
          soggetto  che  le  ha  fornite.  Si  puo'  prescindere  dal
          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 
              7. La Banca d'Italia e la Consob possono  esercitare  i
          poteri a esse  assegnati  dall'ordinamento  anche  ai  fini
          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
          medesime. Le autorita' competenti  di  Stati  comunitari  o
          extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
          Consob di effettuare  per  loro  conto,  secondo  le  norme
          previste nel presente decreto, un'indagine  sul  territorio
          dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
          sul territorio dello Stato  inerenti  ai  provvedimenti  da
          esse adottati. Le predette autorita' possono  chiedere  che
          venga consentito ad alcuni membri  del  loro  personale  di
          accompagnare il personale  della  Banca  d'Italia  e  della
          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 
              8. Restano ferme le norme che disciplinano  il  segreto
          d'ufficio sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni  in
          possesso della Banca d'Italia. 
              9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza  su
          base consolidata nei confronti di gruppi operanti  in  piu'
          Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base  di  accordi
          con   le   autorita'   competenti,   definisce   forme   di
          collaborazione  e  coordinamento,  istituisce  collegi   di
          supervisori e  partecipa  ai  collegi  istituiti  da  altre
          autorita'.  In  tale  ambito,  la   Banca   d'Italia   puo'
          concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe  di
          funzioni. 
              10. Tutte le notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in
          possesso della Consob in ragione  della  sua  attivita'  di
          vigilanza sono coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi  i
          casi previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative  a
          violazioni sanzionate penalmente. 
              11. I dipendenti  della  Consob,  nell'esercizio  delle
          funzioni di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno
          l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
          di reato. 
              12. I dipendenti  della  Consob,  i  consulenti  e  gli
          esperti dei quali la stessa si avvale  sono  vincolati  dal
          segreto d'ufficio. 
              13. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici
          forniscono dati,  notizie  e  documenti  e  ogni  ulteriore
          collaborazione richiesta dalla Consob, in conformita' delle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 
              13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di
          informazioni, con le autorita' competenti di  Stati  membri
          dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob  e  la  Banca
          d'Italia stabiliscono con  il  Ministero  della  giustizia,
          anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di
          acquisizione  delle  informazioni  relative  alle  sanzioni
          penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di
          cui all'articolo 2638 del codice  civile  e  agli  articoli
          166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis,  per  la  successiva
          comunicazione all'AESFEM, ai sensi  dell'articolo  195-ter,
          comma 1-bis. 
              13-ter. Per i medesimi fini di cui al  comma  13-bis  e
          fermo restando il  divieto  di  cui  all'articolo  329  del
          codice di procedura penale, la Consob e la  Banca  d'Italia
          possono richiedere informazioni  all'autorita'  giudiziaria
          procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali
          per i reati previsti dal comma 13-bis.». 
              - Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39,  citato  nelle  note  all'articolo  1,
          cosi' recita: 
              «Art. 22 (Competenze e poteri della Consob).  -  1.  La
          Consob  vigila  sull'organizzazione  e  sull'attivita'  dei
          revisori legali e delle societa' di  revisione  legale  che
          hanno incarichi di revisione legale su  enti  di  interesse
          pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio  al  fine
          di  verificare  il  corretto  svolgimento  della  revisione
          legale,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
          decreto,  delle  norme  di  attuazione  e  del  Regolamento
          europeo e svolge i compiti previsti  dall'articolo  20  del
          Regolamento europeo. Nell'esercizio di  tali  funzioni,  la
          Consob provvede ad  effettuare  sui  suddetti  soggetti  il
          controllo  della  qualita'  di  cui  all'articolo  20   del
          presente decreto o di cui all'articolo 26  del  Regolamento
          europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione. 
              2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo': 
                a) richiedere la comunicazione, anche  periodica,  di
          dati e notizie e la trasmissione di atti e  documenti,  con
          le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; 
                b) eseguire ispezioni e  richiedere  l'esibizione  di
          documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari; 
                c)  richiedere  notizie,  dati  o   documenti   sotto
          qualsiasi forma  stabilendo  il  termine  per  la  relativa
          comunicazione  e  procedere  ad  audizione  personale,  nei
          confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei
          casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere  b)  e
          c)  viene  redatto  processo  verbale   dei   dati,   delle
          informazioni acquisite e  delle  dichiarazioni  rese  dagli
          interessati, i quali sono invitati a  firmare  il  processo
          verbale e hanno diritto ad averne copia. 
              3. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  23,
          paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo, i poteri  di
          cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere  esercitati
          nei confronti di: 
                a) revisori legali e societa' di revisione legale che
          effettuano la revisione legale di enti sottoposti a  regime
          intermedio; 
                b) persone coinvolte  nelle  attivita'  dei  revisori
          legali e delle societa' di revisione legale che  effettuano
          la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio; 
                c)  enti  sottoposti  a   regime   intermedio,   loro
          affiliati e terzi correlati; 
                d) terzi ai quali i revisori  legali  e  societa'  di
          revisione legale che effettuano la revisione legale di enti
          sottoposti  a  regime   intermedio   hanno   esternalizzato
          determinate funzioni o attivita'; 
                e) persone in altro  modo  collegate  o  connesse  ai
          revisori  legali  o  societa'  di  revisione   legale   che
          effettuano la revisione legale di enti sottoposti a  regime
          intermedio. 
              4.  Nell'esercizio  della  vigilanza,  la  Consob  puo'
          esercitare nei confronti  del  comitato  per  il  controllo
          interno e la revisione contabile degli  enti  di  interesse
          pubblico i poteri di cui al comma 2. 
              5. I risultati complessivi dei controlli della qualita'
          sono  illustrati  dalla  Consob  nella  relazione  di   cui
          all'articolo 1,  tredicesimo  comma,  del  decreto-legge  8
          aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio  sito
          internet. 
              6. La Consob puo' disciplinare con proprio  regolamento
          l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni
          dei controlli  di  qualita'  di  cui  all'articolo  26  del
          Regolamento  europeo  in  relazione  a  singole  ispezioni,
          determinandone i contenuti e la tempistica.». 
              - Il testo dell'articolo 115 del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58,  citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 115 (Comunicazioni alla Consob). - 1. La  Consob,
          al fine di vigilare sulla  correttezza  delle  informazioni
          fornite al pubblico puo', anche in via generale: 
                a) richiedere agli emittenti quotati, agli  emittenti
          quotati aventi l'Italia come  Stato  membro  d'origine,  ai
          soggetti che li controllano e alle  societa'  dagli  stessi
          controllate,  la  comunicazione  di  notizie  e  documenti,
          fissandone le relative modalita'; 
                b)  assumere  notizie,   anche   mediante   la   loro
          audizione,  dai  componenti  degli  organi   sociali,   dai
          direttori generali, dai dirigenti preposti  alla  redazione
          dei documenti contabili societari e dagli altri  dirigenti,
          dai revisori legali e dalle societa' di  revisione  legale,
          dalle societa' e dai soggetti indicati nella lettera a); 
                c) eseguire  ispezioni  presso  i  soggetti  indicati
          nelle lettere a) e b), al fine di controllare  i  documenti
          aziendali e di acquisirne copia; 
                c-bis)  esercitare  gli  ulteriori  poteri   previsti
          dall'articolo 187-octies. 
              2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c)  possono
          essere esercitati nei confronti dei soggetti che  detengono
          una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo  120  o
          che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122. 
              3. La Consob puo' altresi' richiedere alle  societa'  o
          agli enti che partecipano direttamente o  indirettamente  a
          societa' con azioni quotate  l'indicazione  nominativa,  in
          base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di  societa'
          fiduciarie, dei fiducianti.».