Art. 2 
 
 
            Rintracciabilita' dei tessuti e delle cellule 
 
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  14.  (Rintracciabilita').  -  1.  L'Istituto   dei   tessuti
garantisce che i  tessuti  e  le  cellule  siano  rintracciabili,  in
particolare mediante la  documentazione  e  l'uso  del  codice  unico
europeo, dall'approvvigionamento all'applicazione  sull'uomo  o  allo
smaltimento e viceversa. I tessuti e  le  cellule  utilizzati  per  i
medicinali per terapie avanzate  sono  rintracciabili  ai  sensi  del
presente decreto almeno fino al loro trasferimento  a  produttori  di
tali medicinali. 
  2. L'Istituto dei tessuti  e  l'organizzazione  responsabile  delle
applicazioni sull'uomo conservano per almeno 30 anni i  dati  di  cui
all'allegato  X,  avvalendosi  di   un   sistema   di   archiviazione
appropriato e leggibile. 
  3. Nel caso di tessuti  e  di  cellule  prelevati  da  un  donatore
deceduto da parte di equipe di  prelievo  operanti  per  due  o  piu'
istituti  dei  tessuti,  viene  garantito,  attraverso  il  SIT,   un
appropriato sistema di rintracciabilita' per tutti  i  tessuti  e  le
cellule prelevati, tramite l'assegnazione della SID.».