Art. 3 
 
 
            Applicazione del Sistema di codifica europeo 
 
  1. L'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15. (Sistema di codifica europeo). - 1. Fatto salvo il  comma
2 del presente articolo, si applica un codice unico europeo a tutti i
tessuti  e  a  tutte  le  cellule,  comprese  le  cellule   staminali
emopoietiche, distribuiti a fini  di  applicazioni  sull'uomo.  Negli
altri casi in cui i tessuti e  le  cellule  sono  rilasciati  per  la
circolazione, e' applicata come minimo la SID almeno nei documenti di
accompagnamento. 
  2. Il comma 1 non si applica: 
    a) alla donazione di cellule riproduttive dal partner; 
    b) ai tessuti e alle  cellule  distribuiti  direttamente  per  il
trapianto immediato al ricevente, ai sensi dell'articolo 6, comma  6,
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191; 
    c) ai tessuti e alle cellule  importati  in  Italia  in  caso  di
emergenza  allorche'  l'importazione  e'   autorizzata   direttamente
dall'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.».