Art. 4 
 
 
      Disposizioni per l'applicazione del codice unico europeo 
 
  1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.
16, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 15-bis. (Formato del codice unico europeo). -  1.  Il  codice
unico europeo di cui all'articolo  15,  comma  1,  e'  conforme  alle
specifiche di cui al presente articolo e all'allegato XI. 
  2. Il codice unico europeo, in formato leggibile all'occhio  umano,
e' preceduto dalla sigla "SEC". E' possibile l'uso parallelo di altri
sistemi di etichettatura e rintracciabilita'. 
  3.  Il  codice  unico  europeo  deve  riportare  le   sequenze   di
identificazione SID e SIP separate da un  unico  spazio  o  come  due
righe successive. 
  Art. 15-ter. (Prescrizioni  relative  all'applicazione  del  codice
unico europeo). - 1. Gli istituti dei tessuti, compresi gli  istituti
dei  tessuti  importatori  (ITI),  quali  definiti  dalla   direttiva
2015/566 della Commissione, osservano le seguenti prescrizioni minime
e provvedono a: 
    a) assegnare il  codice  unico  europeo,  costituito  dalla  SID,
generata dal SIT, e dalla  SIP,  assegnata  mediante  sistemi  locali
degli Istituiti dei tessuti, a tutti i tessuti e a tutte  le  cellule
per i quali e' richiesta l'applicazione di tale codice, al piu' tardi
prima della loro distribuzione a fini di applicazioni sull'uomo; 
    b) assegnare la SID, generata dal SIT, dopo  l'approvvigionamento
dei tessuti e delle cellule, o al momento  del  loro  ricevimento  da
un'organizzazione di approvvigionamento o all'atto  dell'importazione
di tessuti e cellule da un Paese terzo; la SID comprende: 
      1) il pertinente  codice  dell'istituto  dei  tessuti  italiano
quale assegnato nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE, 
      2)  il  numero  unico  della  donazione  attribuito  a  livello
nazionale dal SIT; in caso  di  pooling  di  tessuti  e  cellule,  al
prodotto finale e' assegnato un nuovo numero d'identificazione  della
donazione; la rintracciabilita' delle singole donazioni e' assicurata
dall'istituto dei tessuti in cui e' effettuato il pooling; 
    c) non modificare la sequenza d'identificazione della  donazione,
una volta assegnata ai tessuti  e  alle  cellule  rilasciati  per  la
circolazione, salvo che non sia necessario correggere  un  errore  di
codifica; qualsiasi rettifica va adeguatamente documentata; 
    d)  utilizzare  uno  dei  sistemi  di   codifica   dei   prodotti
autorizzati e i relativi numeri del prodotto  di  tessuti  e  cellule
inclusi nel compendio dei prodotti di tessuti e cellule  dell'UE,  al
piu' tardi prima della loro  distribuzione  a  fini  di  applicazioni
sull'uomo; 
    e) utilizzare un numero specifico della sottopartita e  una  data
di scadenza appropriati, al piu' tardi prima della loro distribuzione
a fini di applicazioni sull'uomo; per i tessuti e le  cellule  per  i
quali non e' definita, la data di scadenza e' "00000000"; 
    f) applicare il SEC sull'etichetta del prodotto in  questione  in
modo indelebile e permanente e menzionare detto codice nei pertinenti
documenti  di  accompagnamento,  al  piu'  tardi  prima   della   sua
distribuzione ai fini di applicazioni sull'uomo; nel caso in  cui  le
dimensioni dell'etichetta non vi permettano l'apposizione del  codice
unico europeo, il codice e' collegato in modo univoco  ai  tessuti  e
alle  cellule  recanti  tale  etichetta  tramite   i   documenti   di
accompagnamento; 
    g) notificare al CNT entro e non oltre  10  giorni  lavorativi  i
casi in cui: 
      1)  sia  necessario  procedere  ad  un  aggiornamento   o   una
correzione delle informazioni contenute nel compendio degli  istituti
dei tessuti dell'UE, 
      2) sia necessario un aggiornamento del compendio  dei  prodotti
di tessuti e cellule dell'UE, 
      3)   l'istituto   dei   tessuti   rilevi   una    significativa
inottemperanza alle prescrizioni relative al codice unico europeo per
quanto riguarda i tessuti e le cellule ricevuti da altri istituti dei
tessuti dell'UE; 
    h)  predisporre  apposite  procedure   operative   in   caso   di
apposizione non corretta del codice unico europeo sull'etichetta. 
  2. Il CNT provvede a: 
    a) assegnare il numero unico a tutti  gli  istituti  dei  tessuti
autorizzati  e  accreditati  in  Italia;  un  istituto  dei   tessuti
dislocato in piu' sedi puo' essere considerato un unico istituto  dei
tessuti in quanto si avvale di un unico sistema  di  assegnazione  di
numeri unici della donazione; 
    b)  verificare  l'assegnazione  del   numero   della   donazione,
utilizzando il numero unico  della  donazione  a  livello  nazionale,
tramite il SIT; 
    c) verificare e monitorare la piena applicazione del codice unico
europeo in Italia; 
    d) procedere alla convalida dei dati sugli istituti  dei  tessuti
contenuti nel  compendio  degli  istituti  dei  tessuti  dell'UE  per
l'Italia e aggiornare, entro e  non  oltre  dieci  giorni  lavorativi
dalla scadenza del termine di cui al comma 3, il compendio  medesimo,
in particolare nei seguenti casi: 
      1) allorche' un nuovo istituto dei tessuti  sia  autorizzato  e
accreditato; 
      2) allorche' le informazioni sugli istituti dei  tessuti  siano
modificate o non siano correttamente registrate nel  compendio  degli
istituti dei tessuti dell'UE; 
      3) allorche' siano  modificati  i  dati,  di  cui  all'allegato
XI-bis  del  presente  decreto,  in   merito   all'autorizzazione   e
all'accreditamento di un istituto dei tessuti, tra i quali: 
        3.1 l'autorizzazione e l'accreditamento per un nuovo tipo  di
tessuti o di cellule; 
        3.2  l'autorizzazione  e  l'accreditamento  per   una   nuova
attivita' prescritta; 
        3.3 le informazioni  circa  eventuali  condizioni  o  deroghe
aggiunte a una autorizzazione; 
        3.4  la  sospensione,  in  tutto   o   in   parte,   di   una
autorizzazione o accreditamento specifici per un determinato tipo  di
attivita' o di tessuti o di cellule; 
        3.5 la revoca, in tutto o in parte, di una  autorizzazione  o
accreditamento di un istituto dei tessuti; 
        3.6  la  cessazione  volontaria,  in  tutto   o   in   parte,
dell'attivita' o delle attivita' di un istituto dei tessuti,  per  le
quali e' stato autorizzato e accreditato; 
    e) informare le autorita' competenti di un altro Stato membro nel
caso in cui rilevi nel compendio degli istituti dei  tessuti  dell'UE
informazioni inesatte relative all'altro Stato membro o riscontri una
significativa inottemperanza alle  prescrizioni  relative  al  codice
unico europeo riguardo all'altro Stato membro; 
    f) informare la Commissione e le altre autorita'  competenti  nel
caso in cui sia necessario a suo parere procedere ad un aggiornamento
del compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE. 
  3. Le regioni e le province autonome sono tenute  a  comunicare  al
CNT   qualsiasi   modifica   che   incida   in   misura   sostanziale
sull'autorizzazione, sull'accreditamento degli istituti  dei  tessuti
in questione, al fine dell'aggiornamento del  compendio  dell'UE.  La
comunicazione al CNT deve avvenire entro e  non  oltre  dieci  giorni
lavorativi, decorrenti dal momento in cui avviene la modifica. 
  4. L'attribuzione del SEC non osta  all'ulteriore  applicazione  di
altri codici, assegnati dall'Istituto dei tessuti,  finalizzati  alla
rintracciabilita' di  cellule  e  tessuti  all'interno  dell'Istituto
stesso.».