Art. 5 
 
Disposizioni in materia di sospensione o revoca dell'autorizzazione e
  dell'accreditamento degli Istituti dei tessuti 
  1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,  come  modificato
dal presente decreto, dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
  «Art.  16-bis.  (Sospensione   o   revoca   dell'autorizzazione   e
dell'accreditamento degli Istituti dei tessuti). - 1. La regione o la
provincia autonoma competente, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del
decreto   legislativo   6   novembre   2007,   n.    191,    sospende
l'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti  dei  tessuti  nel
caso in cui,  anche  sulla  base  dei  controlli  e  delle  ispezioni
previsti  dalla  legge,  sia  accertato  il  mancato  rispetto  delle
prescrizioni di cui all'articolo 15-ter, comma  1.  Si  procede  alla
revoca nei casi di maggiore gravita', in particolare nel caso in  cui
venga compromessa la tracciabilita' e, comunque, nei casi di  mancato
adeguamento a seguito di  sospensione  o  di  reiterata  inosservanza
delle prescrizioni.».