Art. 8 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le disposizioni del
presente decreto si applicano a decorrere dal 29 aprile 2017. 
  2. I tessuti e le cellule gia' stoccati alla data  del  29  ottobre
2016 sono esentati dagli obblighi relativi al codice  unico  europeo,
di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, come modificato
dal presente decreto, a condizione che i tessuti e le  cellule  siano
rilasciati per la circolazione nell'Unione nei cinque anni successivi
a  tale  data  e  a   condizione   che   sia   garantita   la   piena
rintracciabilita' tramite mezzi  alternativi.  Per  i  tessuti  e  le
cellule  che  restano  stoccati  e  che  sono   rilasciati   per   la
circolazione soltanto dopo la scadenza di questo  periodo  di  cinque
anni e per i quali l'applicazione del codice  unico  europeo  non  e'
possibile, in  particolare  perche'  i  tessuti  e  le  cellule  sono
conservati in condizioni di congelamento, gli istituti dei tessuti si
avvalgono  delle  procedure  applicabili  ai  prodotti  con   piccole
etichette, collegando il codice ai documenti di accompagnamento, come
previsto dall'articolo 15-ter, comma  1,  lettera  f),  del  predetto
decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  16,  come  modificato  dal
presente decreto. 
  3. L'applicazione del SEC, di cui al decreto legislativo 25 gennaio
2010, n. 16, come modificato dal presente decreto, per i tessuti e le
cellule prelevati e lavorati tra il 29 ottobre 2016 e  il  29  aprile
2017, non e' obbligatoria se il rilascio avviene prima del 29  aprile
2017, diventa invece obbligatoria se il rilascio avviene dopo  il  29
aprile 2017. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          25 gennaio 2010, n. 16 si veda nelle note alle premesse.