Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'articolo  7,  paragrafi  3  e  4,  e
dall'articolo  11  del  Protocollo  allegato   all'Accordo   di   cui
all'articolo 1, valutato in euro 17.504 annui a  decorrere  dall'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della  proiezione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2015-2017,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede  al
monitoraggio degli oneri di cui alla  presente  legge.  Nel  caso  si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e  delle
finanze provvede con proprio decreto  alla  riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria del  maggior  onere  risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate
alle  spese  di  missione  nell'ambito  del  programma   «Regolazione
giurisdizione  e  coordinamento  del  sistema  della  fiscalita'»  e,
comunque,  della  missione  «Politiche  economico-finanziarie  e   di
bilancio» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Si  intende  corrispondentemente  ridotto,  per   il
medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento  il
limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Agli eventuali  oneri  finanziari  aggiuntivi  non  quantificati
derivanti dall'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo  1  si  fa
fronte con apposito provvedimento legislativo.