Art. 2 
 
Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica 
 
  1. Per l'anno 2016, una quota dell'1 per cento  del  Fondo  per  la
prevenzione  del  rischio  sismico,  di  cui  all'articolo   11   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  e'  riservata  al  finanziamento
dell'acquisto da parte delle universita' e  degli  enti  pubblici  di
ricerca della strumentazione  tecnica  necessaria  per  attivita'  di
ricerca finalizzate alla previsione e  alla  prevenzione  dei  rischi
geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con  cadenza
annuale, dal Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri. Le risorse dell'anno 2016 possono  essere
utilizzate nell'anno 2017 secondo le procedure  di  cui  all'articolo
34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e  i  bandi
relativi all'utilizzo di tali risorse sono  emanati  entro  il  primo
trimestre del medesimo anno 2017. 
  2. Per il finanziamento,  a  seguito  di  appositi  bandi  pubblici
emanati, con cadenza annuale per ciascuno degli  anni  del  triennio,
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle universita' e dagli
enti pubblici  di  ricerca  e  finalizzati  alla  previsione  e  alla
prevenzione dei rischi geologici,  e'  autorizzata  la  spesa  di  un
milione di euro per l'anno 2016 e di due milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018. 
  3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11,  del  decreto-legge
          28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in  favore  delle
          popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici  nella  regione
          Abruzzo nel mese di  aprile  2009  e  ulteriori  interventi
          urgenti di protezione civile),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del  28  aprile  2009,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24   giugno   2009,   n.   77
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2009, n.
          147, S.O.): 
              «Art. 11 (Interventi per  la  prevenzione  del  rischio
          sismico). - 1. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per  la
          prevenzione del rischio sismico. A tal fine e'  autorizzata
          la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro  145,1
          milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno
          degli anni 2012, 2013 e 2014, di  euro  145,1  milioni  per
          l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 34-bis, comma 3,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
          31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: 
              «Art. 34-bis (Conservazione  dei  residui  passivi).  -
          (Omissis). 
              3. Le somme stanziate per spese in conto  capitale  non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello di iscrizione in  bilancio,  salvo  che
          questa non avvenga in  forza  di  disposizioni  legislative
          entrate in vigore nell'ultimo  quadrimestre  dell'esercizio
          precedente. In tale caso il  periodo  di  conservazione  e'
          protratto di un ulteriore anno. In  alternativa,  in  luogo
          del mantenimento in  bilancio,  alle  predette  somme  puo'
          applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma  2
          dell'art. 30. 
              (Omissis).».