Art. 2
Risorse per progetti di ricerca e acquisto di strumentazione tecnica
1. Per l'anno 2016, una quota dell'1 per cento del Fondo per la
prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' riservata al finanziamento
dell'acquisto da parte delle universita' e degli enti pubblici di
ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attivita' di
ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi
geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza
annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Le risorse dell'anno 2016 possono essere
utilizzate nell'anno 2017 secondo le procedure di cui all'articolo
34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i bandi
relativi all'utilizzo di tali risorse sono emanati entro il primo
trimestre del medesimo anno 2017.
2. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici
emanati, con cadenza annuale per ciascuno degli anni del triennio,
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle universita' e dagli
enti pubblici di ricerca e finalizzati alla previsione e alla
prevenzione dei rischi geologici, e' autorizzata la spesa di un
milione di euro per l'anno 2016 e di due milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018.
3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 aprile 2009, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2009, n.
147, S.O.):
«Art. 11 (Interventi per la prevenzione del rischio
sismico). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per la
prevenzione del rischio sismico. A tal fine e' autorizzata
la spesa di euro 44 milioni per l'anno 2010, di euro 145,1
milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per
l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 34-bis, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 34-bis (Conservazione dei residui passivi). -
(Omissis).
3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che
questa non avvenga in forza di disposizioni legislative
entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso il periodo di conservazione e'
protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo
del mantenimento in bilancio, alle predette somme puo'
applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2
dell'art. 30.
(Omissis).».