Art. 3
Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei
1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
venti, purche' gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di
tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato
dell'universita' appartenenti ad una medesima area disciplinare».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2011, n.
10, S.O., come novellato dalla presente legge:
«Art. 2 (Organi e articolazione interna delle
universita'). - (Omissis).
2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine
di cui al comma 1, le universita' statali modificano,
altresi', i propri statuti in tema di articolazione
interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri
direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con
contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni
finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica,
delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle
attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o
accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che
a ciascuno di essi afferisca un numero di professori,
ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non
inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita'
con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo
determinato superiore a mille unita', afferenti a settori
scientifico-disciplinari omogenei, ovvero venti, purche'
gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i
professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo
determinato dell'universita' appartenenti ad una medesima
area disciplinare;
(Omissis).».