Art. 3 Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei 1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero venti, purche' gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'universita' appartenenti ad una medesima area disciplinare». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 gennaio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2011, n. 10, S.O., come novellato dalla presente legge: «Art. 2 (Organi e articolazione interna delle universita'). - (Omissis). 2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le universita' statali modificano, altresi', i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie; b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita' con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unita', afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, ovvero venti, purche' gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'universita' appartenenti ad una medesima area disciplinare; (Omissis).».