Art. 3 
 
       Disposizioni in materia di organizzazione degli atenei 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, lettera b),  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ovvero
venti, purche' gli stessi costituiscano  almeno  l'80  per  cento  di
tutti i professori,  ricercatori  di  ruolo  e  a  tempo  determinato
dell'universita' appartenenti ad una medesima area disciplinare». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 5 gennaio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera b),
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita'  e  l'efficienza   del   sistema   universitario),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2011, n.
          10, S.O., come novellato dalla presente legge: 
              «Art.  2   (Organi  e   articolazione   interna   delle
          universita'). - (Omissis). 
              2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine
          di cui al  comma  1,  le  universita'  statali  modificano,
          altresi',  i  propri  statuti  in  tema  di   articolazione
          interna, con l'osservanza dei seguenti  vincoli  e  criteri
          direttivi: 
                a) semplificazione  dell'articolazione  interna,  con
          contestuale attribuzione  al  dipartimento  delle  funzioni
          finalizzate allo  svolgimento  della  ricerca  scientifica,
          delle  attivita'  didattiche  e  formative,  nonche'  delle
          attivita'  rivolte  all'esterno   ad   esse   correlate   o
          accessorie; 
                b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando  che
          a ciascuno di  essi  afferisca  un  numero  di  professori,
          ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato  non
          inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita'
          con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo
          determinato superiore a mille unita', afferenti  a  settori
          scientifico-disciplinari omogenei,  ovvero  venti,  purche'
          gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di  tutti  i
          professori, ricercatori di  ruolo  e  ricercatori  a  tempo
          determinato dell'universita' appartenenti ad  una  medesima
          area disciplinare; 
              (Omissis).».