Art. 2 Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 1. Al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-bis) di unioni civili»; b) all'articolo 134: 1) al primo comma dopo le parole: «ai numeri 5, 6, 7 e 8,» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f),» e dopo le parole: «fu celebrato» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile costituita»; 2) al secondo comma dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «o della costituzione dell'unione civile»; c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente capo: «Capo VI-bis Registro delle unioni civili Art. 134-bis. Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili 1. Nella parte prima del registro delle unioni civili, l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui. 2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono: a) gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa comunale; b) gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti; c) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega; d) gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarita' del caso, non si adattano i moduli stampati. 3. Nella stessa parte seconda si trascrivono: a) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero; b) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega; c) gli atti di costituzione delle unioni civili, gia' iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti; d) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile; e) le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullita' dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile gia' iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile; f) le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 14 e 134 del citato regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come modificato dal presente decreto: «Art. 14. - In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri: 1) di cittadinanza; 2) di nascita; 3) di matrimonio; 4) di morte; 4-bis) di unioni civili.». «Art. 134. - Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8, e nell'art. 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f), devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che li ha pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato o l'unione civile costituita, ai fini della trascrizione e dell'annotazione, di cui agli articoli 125 e 133. Se la prova del matrimonio o della costituzione dell'unione civile risulta da sentenza penale, la trascrizione della copia autentica della sentenza e' fatta a cura del pubblico ministero.».