Art. 2 
 
 
          Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 
 
  1. Al regio decreto 9 luglio  1939,  n.  1238,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 14, primo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente
numero: «4-bis) di unioni civili»; 
  b) all'articolo 134: 
  1) al primo comma dopo le parole: «ai numeri 5, 6,  7  e  8,»  sono
inserite le seguenti: «e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere
d), e) e f),» e dopo le  parole:  «fu  celebrato»  sono  inserite  le
seguenti: «o l'unione civile costituita»; 
  2) al secondo comma dopo le parole: «del matrimonio» sono  inserite
le seguenti: «o della costituzione dell'unione civile»; 
    c) dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente capo: 
 
                            «Capo VI-bis 
 
 
                    Registro delle unioni civili 
 
 
                            Art. 134-bis. 
 
 
     Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili 
 
  1. Nella parte prima del registro delle unioni civili,  l'ufficiale
dello stato civile iscrive gli  atti  di  costituzione  delle  unioni
civili avvenute davanti a lui. 
  2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono: 
  a) gli atti di costituzione delle unioni civili  fuori  della  casa
comunale; 
  b) gli  atti  di  costituzione  delle  unioni  civili  in  caso  di
imminente pericolo di vita di una delle parti; 
  c) gli atti  di  costituzione  delle  unioni  civili  avvenuti  per
delega; 
  d) gli atti di costituzione delle unioni civili ai  quali,  per  la
particolarita' del caso, non si adattano i moduli stampati. 
  3. Nella stessa parte seconda si trascrivono: 
  a) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero
e gli atti dei matrimoni tra  persone  dello  stesso  sesso  avvenuti
all'estero; 
  b) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad
un altro ufficiale dello stato civile per delega; 
  c) gli atti di costituzione delle unioni civili, gia' iscritti  nel
comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti; 
  d) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza
dell'unione civile; 
  e) le sentenze passate in giudicato con le  quali  si  dichiara  la
nullita' dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo  un
atto dell'unione civile gia'  iscritto  nei  registri  e  quelle  che
rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano
la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile; 
  f) le sentenze passate in giudicato  con  le  quali  si  ordina  la
trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  14  e  134  del
          citato  regio  decreto  9  luglio  1939,  n.   1238,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 14. - In  ciascun  ufficio  di  stato  civile  si
          devono tenere i seguenti registri: 
              1) di cittadinanza; 
              2) di nascita; 
              3) di matrimonio; 
              4) di morte; 
              4-bis) di unioni civili.». 
              «Art. 134. - Le sentenze  e  i  provvedimenti  indicati
          nell'art. 125, comma quinto, ai numeri  5,  6,  7  e  8,  e
          nell'art. 134-bis, comma 3,  alle  lettere  d),  e)  e  f),
          devono essere trasmessi in  copia  autentica,  a  cura  del
          cancelliere  del  tribunale  o  della  corte  che   li   ha
          pronunciati, all'ufficiale dello stato  civile  del  comune
          ove  il  matrimonio  fu   celebrato   o   l'unione   civile
          costituita, ai fini della trascrizione e  dell'annotazione,
          di cui agli articoli 125 e 133. 
              Se  la  prova  del  matrimonio  o  della   costituzione
          dell'unione  civile  risulta   da   sentenza   penale,   la
          trascrizione della copia autentica della sentenza e'  fatta
          a cura del pubblico ministero.».