Art. 3 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,
                               n. 223 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  1989,  n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  all'articolo  4,  comma  1,  dopo  le   parole:   «vincoli   di
matrimonio,» sono inserite le seguenti: «unione civile,»; 
  b) all'articolo 12: 
  1) al comma 1, le parole: «e le celebrazioni di  matrimonio,»  sono
sostituite dalle seguenti: «, le  celebrazioni  di  matrimonio  e  le
costituzioni di unione civile,»; 
  2) al comma 2, primo periodo,  dopo  le  parole:  «celebrazioni  di
matrimonio» sono inserite le seguenti: «e alle costituzioni di unione
civile»; 
    c) all'articolo 20: 
  1) al comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «il  nome  del
coniuge» sono  inserite  le  seguenti:  «o  della  parte  dell'unione
civile»; 
  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.  Per  le  parti
dell'unione civile le  schede  devono  essere  intestate  al  cognome
posseduto prima dell'unione civile.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4,  12  e  20  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.
          223 (Approvazione del nuovo  regolamento  anagrafico  della
          popolazione  residente),  come  modificati   dal   presente
          decreto: 
              «Art.  4  (Famiglia  anagrafica).  -  1.  Agli  effetti
          anagrafici per famiglia si intende un  insieme  di  persone
          legate da vincoli di matrimonio, unione civile,  parentela,
          affinita',  adozione,  tutela  o  da   vincoli   affettivi,
          coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 
              2. Una famiglia anagrafica puo'  essere  costituita  da
          una sola persona.». 
              «Art. 12  (Comunicazioni  dello  stato  civile).  -  1.
          Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile  le
          comunicazioni  concernenti  le  nascite,   le   morti,   le
          celebrazioni di matrimonio  e  le  costituzioni  di  unione
          civile, nonche' le sentenze  dell'autorita'  giudiziaria  e
          gli altri provvedimenti relativi allo  stato  civile  delle
          persone. 
              2.  Le  comunicazioni  relative  alle  celebrazioni  di
          matrimonio e alle  costituzioni  di  unione  civile  devono
          essere effettuate mediante modelli conformi  agli  standard
          indicati  dall'Istituto   nazionale   di   statistica.   Le
          comunicazioni relative  alle  nascite  e  alle  morti  sono
          effettuate dall'ufficio di  stato  civile  ai  sensi  della
          disciplina  prevista  dall'articolo   2,   comma   3,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          nonche' dall'articolo 62, comma 6, del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82. 
              3. Nei comuni in  cui  l'ufficio  di  stato  civile  e'
          organicamente  distinto  dall'ufficio   di   anagrafe,   le
          comunicazioni  a   quest'ultimo   ufficio   devono   essere
          effettuate nel  termine  di  tre  giorni  dalla  formazione
          dell'atto di stato civile,  ovvero  dalla  trascrizione  di
          atti o  verbali  formati  da  altra  autorita'  competente,
          ovvero dall'annotazione in atti gia' esistenti di  sentenze
          e provvedimenti emessi da altra autorita'. 
              4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile  non  e'
          organicamente  distinto   da   quello   di   anagrafe,   la
          registrazione sugli atti anagrafici delle notizie  relative
          agli eventi di cui al comma 1, deve essere  effettuata  nel
          termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento. 
              5.  Le  comunicazioni  concernenti  lo   stato   civile
          riflettenti persone non residenti nel comune devono  essere
          effettuate agli uffici di stato civile e  di  anagrafe  del
          comune di residenza entro il termine di  dieci  giorni  con
          l'osservanza  delle  disposizioni  sull'"ordinamento  dello
          stato civile".  Per  le  persone  residenti  all'estero  le
          comunicazioni  devono  essere  effettuate  con  le   stesse
          modalita' al comune competente.». 
              «Art. 20 (Schede individuali). - 1. A ciascuna  persona
          residente nel  comune  deve  essere  intestata  una  scheda
          individuale, sulla quale  devono  essere  obbligatoriamente
          indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il  luogo
          di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo
          dell'abitazione. Nella  scheda  sono  altresi'  indicati  i
          seguenti dati: la paternita' e la  maternita',  ed  estremi
          dell'atto  di  nascita,  lo   stato   civile,   ed   eventi
          modificativi, nonche' estremi dei relativi atti, il cognome
          e il nome del coniuge o della parte dell'unione civile,  la
          professione o la condizione non professionale, il titolo di
          studio, gli estremi della carta d'identita',  il  domicilio
          digitale, la condizione di senza fissa dimora. 
              2. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri  sono
          comunque  indicate  la  cittadinanza  e  gli  estremi   del
          documento di soggiorno. 
              3. Per le donne coniugate o  vedove  le  schede  devono
          essere intestate al cognome da nubile. 
              3-bis. Per le parti dell'unione civile le schede devono
          essere intestate al  cognome  posseduto  prima  dell'unione
          civile. 
              4.  Le  schede  individuali   debbono   essere   tenute
          costantemente aggiornate e devono essere archiviate  quando
          le persone alle quali sono intestate cessino di  far  parte
          della popolazione residente.».