Art. 5 Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 1. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 204, alla rubrica dopo la parola: «Matrimonio» sono inserite le seguenti: «e unione civile» e al primo comma sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.»; b) all'articolo 834, alla rubrica dopo la parola: «Matrimonio» sono inserite le seguenti: «e unione civile», al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.» e al secondo comma dopo le parole: «L'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti: «e di costituzione dell'unione civile»; c) all'articolo 836, primo comma, dopo le parole: «degli atti di matrimonio» sono inserite le seguenti: «, degli atti di costituzione dell'unione civile».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 204, 834 e 836 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), come modificati dal presente decreto: «Art. 204 (Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita). - Il comandante della nave marittima puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'art. 101 del codice civile e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'art. 70-decies del medesimo decreto.». «Art. 834 (Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita). - Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorita' nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'art. 101 del codice civile all'art. 101 del codice civile e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'art. 70-decies del medesimo decreto. L'atto di matrimonio e di costituzione dell'unione civile, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorita' consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.». «Art. 836 (Trasmissione degli atti alle autorita' competenti). - L'autorita' aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio, degli atti di costituzione dell'unione civile e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorita' competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della Repubblica, trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.».