Art. 5 
 
 
          Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 
 
  1. Al codice della navigazione di cui al  regio  decreto  30  marzo
1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 204, alla rubrica dopo la parola: «Matrimonio» sono
inserite le seguenti:  «e  unione  civile»  e  al  primo  comma  sono
aggiunte,  in  fine  le  seguenti  parole:   «e   alla   costituzione
dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con  le  forme
dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.»; 
  b) all'articolo 834, alla rubrica dopo la parola: «Matrimonio» sono
inserite  le  seguenti:  «e  unione  civile»,  al  primo  comma  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e   alla   costituzione
dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con  le  forme
dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.»  e  al  secondo  comma
dopo le parole: «L'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti:  «e
di costituzione dell'unione civile»; 
  c) all'articolo 836, primo comma, dopo le parole:  «degli  atti  di
matrimonio» sono inserite le seguenti: «, degli atti di  costituzione
dell'unione civile». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 204, 834 e 836 del
          regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327   (Codice   della
          navigazione), come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 204 (Matrimonio  e  unione  civile  in  imminente
          pericolo di vita). - Il  comandante  della  nave  marittima
          puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso  e
          con le forme di cui all'art. 101 del codice civile  e  alla
          costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'art. 65
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  3  novembre
          2000, n. 396,  e  con  le  forme  dell'art.  70-decies  del
          medesimo decreto.». 
              «Art. 834 (Matrimonio  e  unione  civile  in  imminente
          pericolo di  vita).  -  Durante  la  navigazione  e  quando
          comunque  sia  impossibile  promuovere  l'intervento  della
          competente autorita' nella Repubblica o di quella consolare
          all'estero, il comandante  dell'aeromobile  puo'  procedere
          alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di
          cui all'art. 101 del codice civile all'art. 101 del  codice
          civile e alla costituzione dell'unione civile nel  caso  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'art. 70-decies
          del medesimo decreto. 
              L'atto di  matrimonio  e  di  costituzione  dell'unione
          civile, compilato dal comandante, deve essere annotato  sul
          giornale di bordo  e  consegnato  nell'aeroporto  di  primo
          approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorita'
          consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.». 
              «Art.  836  (Trasmissione  degli  atti  alle  autorita'
          competenti).  -   L'autorita'   aeronautica   o   consolare
          trasmette copia degli atti di  matrimonio,  degli  atti  di
          costituzione dell'unione  civile  e  dei  processi  verbali
          relativi alle dichiarazioni delle  nascite  e  delle  morti
          alle  autorita'  competenti  a  norma  delle   disposizioni
          sull'ordinamento dello stato civile; al  procuratore  della
          Repubblica,  trasmette  copia  dei  processi   verbali   di
          scomparizione.».