Art. 6 
 
Modifiche al decreto legislativo 3  febbraio  2011,  n.  71,  recante
  ordinamento  e  funzioni   degli   uffici   consolari,   ai   sensi
  dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 
 
  1. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis (Unione civile). - 1. Il capo  dell'ufficio  consolare
riceve le dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 2  e  10,  della
legge 20 maggio 2016, n. 76, rese  da  cittadini  italiani  o  da  un
cittadino e un non cittadino. Le  dichiarazioni  di  costituzione  di
unione  civile  possono  essere  rifiutate  alle  condizioni  di  cui
all'articolo 12, comma 2.»; 
    b) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Modalita' di costituzione dell'unione civile).  -  1.
Le unioni civili sono costituite pubblicamente nella sede  consolare.
Possono essere eccezionalmente costituite fuori della sede  consolare
per impedimento delle parti o  per  gravi  motivi  di  sicurezza.  Si
osservano le disposizioni in  tema  di  costituzione  previste  dalla
normativa nazionale. 
  2. Se del caso, il capo dell'ufficio consolare, prima  di  ricevere
le dichiarazioni delle parti, porta a loro conoscenza, alla  presenza
dei testimoni, la possibile  inefficacia  della  loro  unione  civile
nell'ordinamento locale.»; 
    c) all'articolo 17 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:
«1-bis. Sui  ricorsi,  sulle  opposizioni  e  sulle  impugnazioni  in
materia  di  unioni  civili  richieste  o  costituite  all'estero  e'
competente a decidere il tribunale del luogo di ultima  residenza  in
Italia dell'una o dell'altra  parte,  ovvero  il  tribunale  nel  cui
circondario si trova il Comune di iscrizione  anagrafica  dell'una  o
dell'altra.»; 
    d) all'articolo 18, alla rubrica,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e di atti di unione civile» e al comma  1  dopo  le
parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «o a  unioni
civili costituite»; 
    e) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «i  matrimoni»  sono
inserite le seguenti «, le unioni civili» e dopo  la  lettera  b)  e'
inserita la seguente: «b-bis) degli atti relativi a unioni civili;»; 
    f) all'articolo 66, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «anche nel caso di unione civile»; 
    g) all'allegato recante la tabella dei diritti consolari, Sezione
II, Atti notarili: 
      1) all'articolo 11 le  parole:  «Convenzioni  di  matrimonio  a
carattere patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti:  «Convenzioni
di matrimonio o di unione civile a carattere patrimoniale»; 
      2) all'articolo 19 dopo le parole: «in favore dell'altro»  sono
inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione  civile  in  favore
dell'altra». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo degli articoli 17, 18,  62  e  66
          del citato decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 17  (Tribunale  competente).  -  1.  Dei  ricorsi
          avverso il rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a
          termini dell'art.  112  del  codice  civile,  e  di  quelli
          avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a  termini
          dell'art. 98 del codice civile, nonche'  sulle  opposizioni
          al matrimonio, e' competente a decidere  il  tribunale  del
          luogo di ultima residenza in Italia dell'uno  o  dell'altro
          degli sposi, ovvero il tribunale  nel  cui  circondario  si
          trova il comune di iscrizione AIRE dell'uno o dell'altro. 
              1-bis.  Sui  ricorsi,   sulle   opposizioni   e   sulle
          impugnazioni  in  materia  di  unioni  civili  richieste  o
          costituite all'estero e' competente a decidere il tribunale
          del  luogo  di  ultima  residenza  in  Italia  dell'una   o
          dell'altra parte, ovvero il tribunale nel  cui  circondario
          si trova il comune  di  iscrizione  anagrafica  dell'una  e
          dell'altra.». 
              «Art. 18 (Trasmissione di atti di matrimonio e di  atti
          di unione civile). - 1. L'ufficio  consolare  trasmette  ai
          Comuni ed agli altri eventuali competenti uffici in  Italia
          gli atti relativi a matrimoni celebrati o a  unioni  civili
          costituite  dinanzi  alle  autorita'  locali  e   ad   esso
          pervenuti. 
              2. Sono trasmessi anche gli atti relativi  a  matrimoni
          celebrati in forma religiosa  quando  la  legge  locale  li
          riconosce agli effetti civili.». 
              «Art. 62 (Registri dell'ufficio consolare). - 1. Presso
          gli  uffici  consolari  e'   tenuto   un   unico   archivio
          informatico in cui sono registrati e conservati  tutti  gli
          atti ivi formati riguardanti la cittadinanza, la nascita, i
          matrimoni, le unioni civili e la morte. Fino all'entrata in
          funzione del predetto archivio informatico,  continuano  ad
          essere tenuti i seguenti registri: 
              a) degli atti di nascita; 
              b) degli atti di matrimonio; 
              b-bis) degli atti relativi a unioni civili; 
              c) degli atti di cittadinanza; 
              d) degli atti di morte. 
              2. Sono, altresi', tenuti presso gli uffici consolari i
          seguenti registri: 
              a) dei passaporti; 
              b) del protocollo in arrivo e in partenza; 
              c) delle operazioni in materia di servizio militare. 
              3.  Se  l'ufficio  consolare  rilascia  le   carte   di
          identita' e' istituito il relativo registro. 
              4. Presso gli uffici consolari che esercitano  funzioni
          relative alla navigazione marittima ed aerea, sono tenuti i
          registri previsti dalla legislazione nazionale in materia. 
              5. I registri di stato civile  e  il  repertorio  degli
          atti notarili sono tenuti in conformita' alle  disposizioni
          generali ed a quelle speciali impartite dal Ministero degli
          affari esteri, di concerto con quelli dell'interno e  della
          giustizia, tenuto conto delle diverse situazioni locali. In
          assenza  di  dette  disposizioni  o  per  quanto  esse  non
          dispongano e' fatto ricorso,  per  quanto  possibile,  alle
          disposizioni legislative e regolamentari stabilite per  gli
          uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato. 
              6. Per quanto concerne gli altri registri, il Ministero
          degli affari  esteri,  d'intesa  con  gli  altri  Ministeri
          eventualmente  interessati,  impartisce   le   disposizioni
          generali e quelle  speciali,  tenuto  conto  delle  diverse
          situazioni locali, per la loro tenuta, per la loro riunione
          o suddivisione o per l'istituzione di altri, nonche' per la
          loro eventuale sostituzione con  schedari  o  altri  idonei
          sistemi di repertorio.». 
              «Art. 66 (Atti rilasciati gratuitamente).  -  1.  Fermo
          restando quanto stabilito da altre disposizioni,  l'ufficio
          consolare rilascia gratuitamente atti,  o  copie  di  atti,
          necessari per  il  servizio  dello  Stato,  nonche'  quelli
          richiesti: 
              a) da cittadini indigenti; 
              b) da indigenti non cittadini, se gli atti stessi  sono
          necessari per procedure richieste da autorita' italiane; 
              c)  da  cittadini  residenti  all'estero,  o   da   non
          cittadini, per accertati motivi di studio, di previdenza ed
          assistenza sociale; 
              d) dal personale  civile  e  militare  dello  Stato  in
          servizio all'estero, nonche' dai loro  familiari  a  carico
          anche nel caso di unione civile; 
              e) da eminenti personalita' estere e,  eccezionalmente,
          nazionali, a titolo di cortesia. 
              2. La gratuita' di cui al comma 1  non  si  applica  ai
          diritti d'urgenza previsti dalla tariffa.». 
              - Si riporta l'allegato al citato decreto legislativo 3
          febbraio 2011, n. 71, come modificato dal presente decreto: 
 
                                                            «Allegato 
 
                                     (Previsto dall'art. 64, comma 1) 
 
          Tabella dei diritti consolari da riscuotersi  dagli  uffici
                            diplomatici e consolari 
 
              In vigore dal 1° febbraio 2017. 
              Sezione I (Omissis). 
 
                                  Sezione II 
 
 
                                 ATTI NOTARILI 
    

 Articoli 9 e 10. (Omissis).

           Locazione, cessione, proroga, modificazione
           o risoluzione di locazione - Contratti di
           societa' - Proroga, modificazione o scioglimento
           di societa' con liquidazione - Associazione in
 Art. 11   partecipazione - Atti di divisione o liquidazione
           di comunione - Convenzione di matrimonio o di unione
           civile a carattere patrimoniale - Transazione -
           Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito -
           Cessione di credito - Fideiussione, pegno, ipoteca,
           costituiti con atto separato:
           ad valorem                                   5,5‰
                                                  importo minimo
                                                  euro 154,00

 Articoli da 12 a 18. (Omissis).


           Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o
           ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge
 Art. 19   in favore dell'altro o di una parte dell'unione civile
           in favore dell'altra:
           per ogni atto o autorizzazione          euro 20,00

    
                Articoli da 20 a 26. (Omissis). 
              Sezioni da III a IX. (Omissis).».