Art. 8 
 
Disposizioni di coordinamento  con  il  decreto  del  Presidente  del
  Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  l'ufficiale  dello  stato  civile,  con  la  procedura   di
correzione  di  cui  all'articolo  98,  comma  1,  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   annulla
l'annotazione relativa alla scelta del  cognome  effettuata  a  norma
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 23 luglio 2016, n. 144. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 98, comma 1, del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
          396: 
              «Art. 98 (Correzioni). -  1.  L'ufficiale  dello  stato
          civile,  d'ufficio  o  su  istanza  di  chiunque  ne  abbia
          interesse, corregge gli errori materiali  di  scrittura  in
          cui egli sia incorso nella redazione  degli  atti  mediante
          annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto,  al
          procuratore  della  Repubblica  del  luogo  dove  e'  stato
          registrato l'atto nonche' agli interessati. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  4  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 23  luglio  2016,  n.
          144   (Regolamento   recante    disposizioni    transitorie
          necessarie per la tenuta dei registri  nell'archivio  dello
          stato civile, ai sensi dell'art. 1, comma 34,  della  legge
          20 maggio 2016, n. 76): 
              «Art.  4  (Scelta  del  cognome  comune).  -  1.  Nella
          dichiarazione di cui all'art. 3, le parti possono  indicare
          il cognome comune  che  hanno  stabilito  di  assumere  per
          l'intera durata dell'unione ai sensi dell'art. 1, comma 10,
          della legge. La  parte  puo'  dichiarare  all'ufficiale  di
          stato civile di  voler  anteporre  o  posporre  il  proprio
          cognome, se diverso, a quello comune. 
              2. A seguito della dichiarazione di cui al  comma  1  i
          competenti uffici procedono alla annotazione  nell'atto  di
          nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica.».