Art. 2 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 199, comma  3,  del  codice  di  procedura  penale,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «convivenza  coniugale»
sono inserite le seguenti:  «o  derivante  da  un'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso»; 
    b) alla lettera c) le parole: «cessazione  degli  effetti  civili
del  matrimonio  contratto  con  l'imputato»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio   o
dell'unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso  contratti  con
l'imputato». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  199  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  199.  (Facolta'  di  astensione   dei   prossimi
          congiunti). - 1. I  prossimi  congiunti  dell'imputato  non
          sono obbligati a deporre. Devono  tuttavia  deporre  quando
          hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi  o
          un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. 
              2. Il giudice, a pena di nullita',  avvisa  le  persone
          predette della facolta'  di  astenersi  chiedendo  loro  se
          intendono avvalersene. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a
          chi e' legato  all'imputato  da  vincolo  di  adozione.  Si
          applicano inoltre, limitatamente ai  fatti  verificatisi  o
          appresi dall'imputato durante  la  convivenza  coniugale  o
          derivante da un'unione  civile  tra  persone  dello  stesso
          sesso: 
                a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come
          tale conviva o abbia convissuto con esso; 
                b) al coniuge separato dell'imputato; 
                c) alla persona nei  cui  confronti  sia  intervenuta
          sentenza di annullamento, scioglimento o  cessazione  degli
          effetti civili del  matrimonio  o  dell'unione  civile  tra
          persone dello stesso sesso contratti con l'imputato.».