IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 28, lettera b),  della  legge  20  maggio
2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione  di  disposizioni  di
modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato  in
materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso; 
  Visto il regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre  2008,
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e  alla  cooperazione  in  materia  di
obbligazioni alimentari; 
  Visto il regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio, del 20 dicembre
2010, relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge
applicabile al divorzio e alla separazione personale; 
  Visto il regolamento 2016/1104/UE  del  Consiglio,  del  24  giugno
2016,  che  attua  la  cooperazione  rafforzata  nel  settore   della
competenza,   della   legge   applicabile,   del   riconoscimento   e
dell'esecuzione delle decisioni in materia  di  effetti  patrimoniali
delle unioni registrate; 
  Vista la legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del  sistema
italiano di diritto internazionale privato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218 
 
  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti articoli: 
  «Art.  32-bis.  (Matrimonio  contratto  all'estero   da   cittadini
italiani dello stesso sesso). - 1. Il matrimonio contratto all'estero
da cittadini italiani con persona  dello  stesso  sesso  produce  gli
effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. 
  Art. 32-ter. (Unione civile tra persone  maggiorenni  dello  stesso
sesso). - 1. La capacita' e le altre condizioni per costituire unione
civile sono regolate dalla  legge  nazionale  di  ciascuna  parte  al
momento  della  costituzione  dell'unione   civile.   Se   la   legge
applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello
stesso sesso si applica la legge italiana.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76,  sono  di
applicazione necessaria. 
  2. Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del
codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al  sesso  delle
parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa  in  ragione
del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato  di  cui  lo
straniero e' cittadino, dell'unione civile tra persone  dello  stesso
sesso o di analogo istituto,  il  nulla  osta  e'  sostituito  da  un
certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la liberta'  di
stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva  la
liberta' di stato accertata o acquisita per effetto di  un  giudicato
italiano o riconosciuto in Italia. 
  3. L'unione civile e' valida, quanto alla forma, se e'  considerata
tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di
almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune  residenza
al momento della costituzione. 
  4. I rapporti personali e patrimoniali tra le parti  sono  regolati
dalla legge dello Stato davanti alle cui autorita' l'unione e'  stata
costituita. A richiesta di una delle parti il giudice  puo'  disporre
l'applicazione della legge dello Stato nel quale la  vita  comune  e'
prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per  iscritto
che i loro rapporti patrimoniali  sono  regolati  dalla  legge  dello
Stato di cui almeno una di esse e' cittadina o nel quale  almeno  una
di esse risiede. 
  5. Alle obbligazioni alimentari si applica l'articolo 45. 
  Art. 32-quater. (Scioglimento dell'unione civile). - 1. In  materia
di  scioglimento  dell'unione  civile   la   giurisdizione   italiana
sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli  3  e  9,  anche
quando una delle parti e' cittadina  italiana  o  l'unione  e'  stata
costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano
anche in materia di nullita' o di annullamento dell'unione civile. 
  2. Lo scioglimento  dell'unione  civile  e'  regolato  dalla  legge
applicabile al divorzio in conformita' al regolamento n. 1259/2010/UE
del Consiglio del 20  dicembre  2010  relativo  ad  una  cooperazione
rafforzata nel settore della legge applicabile  al  divorzio  e  alla
separazione personale. 
  Art.  32-quinquies.  (Unione  civile  costituita   all'estero   tra
cittadini italiani dello stesso sesso). - 1. L'unione civile, o altro
istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani  dello
stesso sesso abitualmente residenti in  Italia  produce  gli  effetti
dell'unione civile regolata dalla legge italiana.»; 
    b) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  45.  (Obbligazioni  alimentari  nella  famiglia).  -  1.  Le
obbligazioni alimentari nella  famiglia  sono  regolate  dalla  legge
designata dal regolamento 2009/4/CE del  Consiglio  del  18  dicembre
2008  relativo  alla   competenza,   alla   legge   applicabile,   al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e  alla  cooperazione
in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.».