Art. 2 Integrazione e aggiornamento delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera 1. All'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La scheda di dimissione ospedaliera si compone delle seguenti sezioni: A. la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche di seguito riportate: 1) codice istituto di cura; 2) numero progressivo della scheda SDO; 2-bis) numero progressivo scheda SDO della puerpera; 3) cognome e nome del paziente; 4) sesso; 5) data di nascita; 6) comune di nascita; 6-bis) livello di istruzione; 7) stato civile; 8) comune di residenza; 9) cittadinanza; 10) codice identificativo del paziente; 11) regione di residenza; 12) ASL di residenza; B. la sezione seconda, che contiene le informazioni del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera A): 1) codice istituto di cura; 2) numero progressivo della scheda SDO; 13) regime di ricovero; 13-bis) data di prenotazione; 13-ter) classe di priorita'; 14) data di ricovero; 14-bis) ora di ricovero; 15) unita' operativa di ammissione; 16) onere della degenza; 17) provenienza del paziente; 18) tipo di ricovero; 19) traumatismi o intossicazioni; 19-bis) codice causa esterna; 20) trasferimenti interni; 20-bis) trasferimenti esterni; 20-ter) unita' operativa trasferimento esterno; 21) unita' operativa di dimissione; 22) data di dimissione o morte; 22-bis) ora di dimissione o morte; 23) modalita' di dimissione; 24) riscontro autoptico; 25) motivo del ricovero in regime diurno; 26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno; 27) peso alla nascita; 28) diagnosi principale di dimissione; 28-bis) diagnosi principale di dimissione presente al ricovero; 29) diagnosi secondarie di dimissione; 29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero; 30) intervento principale; 30-bis) intervento principale esterno; 30-ter) data intervento principale; 30-quater) ora inizio intervento principale; 30-quinquies) identificativo chirurgo intervento principale; 30-sexies) identificativo anestesista intervento principale; 30-septies) check list sala operatoria intervento principale; 31) interventi secondari; 31-bis) interventi secondari esterni; 32) data intervento secondario; 33) ora inizio intervento secondario; 34) identificativo chirurgo intervento secondario; 35) identificativo anestesista intervento secondario; 36) check list sala operatoria intervento secondario; 37) rilevazione del dolore; 38) stadiazione condensata; 39) pressione arteriosa sistolica; 40) creatinina serica; 41) frazione eiezione.».
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 1 del decreto 27 ottobre 2000, n. 380, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 1.