Art. 2 
 
 
Integrazione  e  aggiornamento  delle  informazioni  contenute  nella
                  scheda di dimissione ospedaliera 
 
  1. All'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre
2000, n. 380, e successive modificazioni, il comma  1  e'  sostituito
dal seguente: 
  «1. La scheda di dimissione ospedaliera si compone  delle  seguenti
sezioni: 
    A. la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche  di
seguito riportate: 
  1) codice istituto di cura; 
  2) numero progressivo della scheda SDO; 
  2-bis) numero progressivo scheda SDO della puerpera; 
  3) cognome e nome del paziente; 
  4) sesso; 
  5) data di nascita; 
  6) comune di nascita; 
  6-bis) livello di istruzione; 
  7) stato civile; 
  8) comune di residenza; 
  9) cittadinanza; 
  10) codice identificativo del paziente; 
  11) regione di residenza; 
  12) ASL di residenza; 
    B. la sezione seconda, che contiene le informazioni del  seguente
elenco,  la  cui  numerazione  riprende  e  prosegue  la  numerazione
dell'elenco di cui alla precedente lettera A): 
  1) codice istituto di cura; 
  2) numero progressivo della scheda SDO; 
  13) regime di ricovero; 
  13-bis) data di prenotazione; 
  13-ter) classe di priorita'; 
  14) data di ricovero; 
  14-bis) ora di ricovero; 
  15) unita' operativa di ammissione; 
  16) onere della degenza; 
  17) provenienza del paziente; 
  18) tipo di ricovero; 
  19) traumatismi o intossicazioni; 
  19-bis) codice causa esterna; 
  20) trasferimenti interni; 
  20-bis) trasferimenti esterni; 
  20-ter) unita' operativa trasferimento esterno; 
  21) unita' operativa di dimissione; 
  22) data di dimissione o morte; 
  22-bis) ora di dimissione o morte; 
  23) modalita' di dimissione; 
  24) riscontro autoptico; 
  25) motivo del ricovero in regime diurno; 
  26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno; 
  27) peso alla nascita; 
  28) diagnosi principale di dimissione; 
  28-bis) diagnosi principale di dimissione presente al ricovero; 
  29) diagnosi secondarie di dimissione; 
  29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero; 
  30) intervento principale; 
  30-bis) intervento principale esterno; 
  30-ter) data intervento principale; 
  30-quater) ora inizio intervento principale; 
  30-quinquies) identificativo chirurgo intervento principale; 
  30-sexies) identificativo anestesista intervento principale; 
  30-septies) check list sala operatoria intervento principale; 
  31) interventi secondari; 
  31-bis) interventi secondari esterni; 
  32) data intervento secondario; 
  33) ora inizio intervento secondario; 
  34) identificativo chirurgo intervento secondario; 
  35) identificativo anestesista intervento secondario; 
  36) check list sala operatoria intervento secondario; 
  37) rilevazione del dolore; 
  38) stadiazione condensata; 
  39) pressione arteriosa sistolica; 
  40) creatinina serica; 
  41) frazione eiezione.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 1 del decreto 27 ottobre 2000,
          n. 380, modificato dal presente decreto, si veda nelle note
          all'art. 1.