Art. 3
Responsabilita' e modalita' di compilazione e conservazione della
scheda di dimissione ospedaliera
1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro della
sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto del Ministro della sanita' 28 dicembre 1991, la scheda di
dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella
clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere
medico-legale, comprensive dell'obbligo di conservazione della
documentazione cartacea o di suo equivalente documento digitale, e
che tutte le informazioni contenute nella scheda di dimissione
ospedaliera devono trovare valida e completa documentazione analitica
nelle corrispondenti cartelle cliniche, la compilazione della scheda
di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa
contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni
riportate nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte
integrante del presente decreto.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del
Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento
di cui all'art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dell'adozione dei codici di deontologia di cui all'art. 17,
comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il
titolare del trattamento garantisce all'interessato
l'informativa prevista dall'art. 10 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni,
sul trattamento delle informazioni rilevate attraverso la
scheda di dimissione ospedaliera.
2. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del decreto del Ministro della sanita' 28 dicembre 1991, la
scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte
integrante della cartella clinica, di cui assume le
medesime valenze di carattere medico-legale, comprensive
dell'obbligo di conservazione della documentazione cartacea
o di suo equivalente documento digitale, e che tutte le
informazioni contenute nella scheda di dimissione
ospedaliera devono trovare valida e completa documentazione
analitica nelle corrispondenti cartelle cliniche, la
compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la
codifica delle informazioni in essa contenute sono
effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate
nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte
integrante del presente decreto.
3. La responsabilita' della corretta compilazione della
scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni
riportate nell'allegato disciplinare tecnico, compete al
medico responsabile della dimissione, individuato dal
responsabile dell'unita' operativa dalla quale il paziente
e' dimesso; la scheda di dimissione reca la firma dello
stesso medico responsabile della dimissione. La codifica
delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di
dimissione ospedaliera e' effettuata dallo stesso medico
responsabile della dimissione di cui al presente comma
ovvero da altro personale sanitario, individuato dal
direttore sanitario dell'istituto di cura. In entrambi i
casi, il personale che effettua la codifica deve essere
opportunamente formato ed addestrato.
4. Il direttore sanitario dell'istituto di cura e'
responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione
delle schede di dimissione, nonche' dei controlli sulla
completezza e la congruita' delle informazioni in esse
riportate.
5.».