Art. 3 
 
 
Responsabilita' e modalita' di  compilazione  e  conservazione  della
                  scheda di dimissione ospedaliera 
 
  1. Il comma 2  dell'articolo  2  del  decreto  del  Ministro  della
sanita' 27 ottobre 2000,  n.  380,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Fermo restando che, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del
decreto del Ministro della sanita' 28 dicembre  1991,  la  scheda  di
dimissione ospedaliera costituisce parte  integrante  della  cartella
clinica,  di  cui   assume   le   medesime   valenze   di   carattere
medico-legale,  comprensive  dell'obbligo  di   conservazione   della
documentazione cartacea o di suo equivalente  documento  digitale,  e
che tutte  le  informazioni  contenute  nella  scheda  di  dimissione
ospedaliera devono trovare valida e completa documentazione analitica
nelle corrispondenti cartelle cliniche, la compilazione della  scheda
di dimissione ospedaliera e la codifica delle  informazioni  in  essa
contenute sono effettuate  nel  rigoroso  rispetto  delle  istruzioni
riportate  nel  disciplinare  tecnico  allegato,  costituente   parte
integrante del presente decreto.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del
          Ministro della  sanita'  27  ottobre  2000,  n.  380,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 2. - 1. In attesa dell'emanazione del regolamento
          di cui all'art. 23, comma 1-bis, della  legge  31  dicembre
          1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dell'adozione dei codici di deontologia di cui all'art. 17,
          comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, il
          titolare   del   trattamento   garantisce   all'interessato
          l'informativa prevista dall'art. 10 della legge 31 dicembre
          1996, n. 675, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          sul trattamento delle informazioni rilevate  attraverso  la
          scheda di dimissione ospedaliera. 
              2. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 1,  comma  2,
          del decreto del Ministro della sanita' 28 dicembre 1991, la
          scheda  di   dimissione   ospedaliera   costituisce   parte
          integrante  della  cartella  clinica,  di  cui  assume   le
          medesime valenze di  carattere  medico-legale,  comprensive
          dell'obbligo di conservazione della documentazione cartacea
          o di suo equivalente documento digitale,  e  che  tutte  le
          informazioni   contenute   nella   scheda   di   dimissione
          ospedaliera devono trovare valida e completa documentazione
          analitica  nelle  corrispondenti  cartelle   cliniche,   la
          compilazione della scheda di dimissione  ospedaliera  e  la
          codifica  delle  informazioni  in   essa   contenute   sono
          effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate
          nel  disciplinare  tecnico  allegato,   costituente   parte
          integrante del presente decreto. 
              3. La responsabilita' della corretta compilazione della
          scheda  di  dimissione,  in  osservanza  delle   istruzioni
          riportate nell'allegato disciplinare  tecnico,  compete  al
          medico  responsabile  della  dimissione,  individuato   dal
          responsabile dell'unita' operativa dalla quale il  paziente
          e' dimesso; la scheda di dimissione  reca  la  firma  dello
          stesso medico responsabile della  dimissione.  La  codifica
          delle informazioni  sanitarie  riportate  nella  scheda  di
          dimissione ospedaliera e' effettuata  dallo  stesso  medico
          responsabile della dimissione  di  cui  al  presente  comma
          ovvero  da  altro  personale  sanitario,  individuato   dal
          direttore sanitario dell'istituto di cura.  In  entrambi  i
          casi, il personale che effettua  la  codifica  deve  essere
          opportunamente formato ed addestrato. 
              4. Il direttore  sanitario  dell'istituto  di  cura  e'
          responsabile delle verifiche in  ordine  alla  compilazione
          delle schede di dimissione,  nonche'  dei  controlli  sulla
          completezza e la  congruita'  delle  informazioni  in  esse
          riportate. 
              5.».