Art. 4 
 
 
                   Oneri informativi delle regioni 
                      e delle province autonome 
 
  1. All'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre
2000, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
  a) al comma 1 la parola «trimestrale» e' sostituita con «mensile»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le regioni e le province autonome inviano  al  Ministero  della
salute,  fra  quelle  riportate   all'articolo   1,   comma   1,   le
sottoelencate informazioni, che costituiscono debito informativo  nei
confronti  del  livello  centrale.  La  trasmissione  dei   dati   e'
effettuata esclusivamente in modalita' elettronica,  nell'ambito  del
Nuovo sistema informativo  sanitario,  attenendosi  alle  indicazioni
riportate nel disciplinare tecnico allegato  al  presente  decreto  e
secondo le specifiche funzionali pubblicate  sul  sito  internet  del
Ministero della salute (www.nsis.ministerosalute.it): 
  1) codice istituto di cura; 
  2) numero progressivo della scheda SDO; 
  2-bis) numero progressivo scheda SDO della puerpera; 
  4) sesso; 
  5) data di nascita; 
  6) comune di nascita; 
  6-bis) livello di istruzione; 
  7) stato civile; 
  8) comune di residenza; 
  9) cittadinanza; 
  10) codice identificativo del paziente; 
  11) regione di residenza; 
  12) ASL di residenza; 
  13) regime di ricovero; 
  13-bis) data di prenotazione; 
  13-ter) classe di priorita'; 
  14) data di ricovero; 
  14-bis) ora di ricovero; 
  15) unita' operativa di ammissione; 
  16) onere della degenza; 
  17) provenienza del paziente; 
  18) tipo di ricovero; 
  19) traumatismi o intossicazioni; 
  19-bis) codice causa esterna; 
  20) trasferimenti interni; 
  20-bis) trasferimenti esterni; 
  20-ter) unita' operativa trasferimento esterno; 
  21) unita' operativa di dimissione; 
  22) data di dimissione o morte; 
  22-bis) ora di dimissione o morte; 
  23) modalita' di dimissione; 
  24) riscontro autoptico; 
  25) motivo del ricovero in regime diurno; 
  26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno; 
  27) peso alla nascita; 
  28) diagnosi principale di dimissione; 
  28-bis) diagnosi principale di dimissione presente al ricovero; 
  29) diagnosi secondarie di dimissione; 
  29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero; 
  30) intervento principale; 
  30-bis) intervento principale esterno; 
  30-ter) data intervento principale; 
  30-quater) ora inizio intervento principale; 
  30-quinquies) identificativo chirurgo intervento principale; 
  30-sexies) identificativo anestesista intervento principale; 
  30-septies) check list sala operatoria intervento principale; 
  31) interventi secondari; 
  31-bis) interventi secondari esterni; 
  32) data intervento secondario; 
  33) ora inizio intervento secondario; 
  34) identificativo chirurgo intervento secondario; 
  35) identificativo anestesista intervento secondario; 
  36) check list sala operatoria intervento secondario; 
  37) rilevazione del dolore; 
  38) stadiazione condensata; 
  39) pressione arteriosa sistolica; 
  40) creatinina serica; 
  41) frazione eiezione.». 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
inviano le  schede  di  dimissione  ospedaliera  contenenti  le  sole
informazioni  di  cui  al  comma  3,  esclusivamente   in   modalita'
elettronica,  in  due  tracciati  distinti,  di   seguito   indicati:
Tracciato A - che contiene le informazioni di  carattere  anagrafico;
Tracciato B - che contiene le informazioni relative  al  ricovero.  I
dati anagrafici e sanitari sono, quindi, archiviati separatamente e i
dati  sanitari  sono  trattati  con  tecniche  crittografiche,   come
specificato  nel  disciplinare  tecnico  riportato  nell'allegato  A,
facente  parte  integrante  del  presente  decreto;  l'invio  avviene
mensilmente, entro i termini riportati nella seguente tabella: 
    
 
             ===========================================
             |         Mese        |   Scadenza invio  |
             +=====================+===================+
             |                     |  15 marzo anno in |
             |       Gennaio       |       corso       |
             +---------------------+-------------------+
             |                     | 15 aprile anno in |
             |       Febbraio      |       corso       |
             +---------------------+-------------------+
             |                     | 15 maggio anno in |
             |        Marzo        |       corso       |
             +---------------------+-------------------+
             |                     | 15 giugno anno in |
             |        Aprile       |       corso       |
             +---------------------+-------------------+
             |                     | 15 luglio anno in |
             |        Maggio       |       corso       |
             +---------------------+-------------------+
             |                     | 15 agosto anno in |
             |        Giugno       |      corso        |
             +---------------------+-------------------+
             |                     | 15 settembre anno |
             |        Luglio       |     in corso      |
             +---------------------+-------------------+
             |                     | 15 ottobre anno in|
             |        Agosto       |       corso       |
             +---------------------+-------------------+
             |                     |  15 novembre anno |
             |      Settembre      |     in corso      |
             +---------------------+-------------------+
             |                     |15 dicembre anno in|
             |       Ottobre       |       corso       |
             +---------------------+-------------------+
             |                     |  15 gennaio anno  |
             |      Novembre       |     seguente      |
             +---------------------+-------------------+
             |                     | 15 febbraio anno  |
             |      Dicembre       |     seguente      |
             +---------------------+-------------------+
 
  Entro il 31 marzo dell'anno seguente quello  della  rilevazione  le
regioni possono trasmettere eventuali integrazioni.»; 
    d) il comma 4-bis e' abrogato. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 3 del citato decreto del  Ministro
          della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, come modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 3. - 1. Gli  istituti  di  ricovero,  pubblici  e
          privati,  inviano  con  periodicita'  almeno  mensile  alla
          regione o alla provincia autonoma di appartenenza,  secondo
          le modalita' definite da  queste  ultime,  le  informazioni
          contenute nelle schede di dimissione relative  ai  dimessi,
          ivi compresi i neonati sani. Sono esclusi  dall'obbligo  di
          compilazione  della  scheda  di  dimissione,  fatte   salve
          diverse disposizioni regionali, gli istituti di ricovero  a
          prevalente carattere socio-assistenziale quali le residenze
          sanitarie  assistenziali,   le   comunita'   protette,   le
          strutture manicomiali residuali, e gli istituti di ricovero
          di cui all'art. 26 della legge 28 dicembre 1978, n. 833. 
              2. Le regioni  e  le  province  autonome  provvedono  a
          verificare,   anche   attraverso    indagini    campionarie
          effettuate sulle  cartelle  cliniche,  la  completezza,  la
          congruenza  e  l'accuratezza  delle  informazioni  rilevate
          attraverso le schede di dimissione. 
              3.  Le  regioni  e  le  province  autonome  inviano  al
          Ministero della salute, fra quelle  riportate  all'art.  1,
          comma 1, le sottoelencate informazioni,  che  costituiscono
          debito informativo nei confronti del livello  centrale.  La
          trasmissione  dei  dati  e'  effettuata  esclusivamente  in
          modalita'  elettronica,  nell'ambito  del   Nuovo   Sistema
          Informativo   Sanitario,   attenendosi   alle   indicazioni
          riportate nel disciplinare  tecnico  allegato  al  presente
          decreto e secondo le specifiche funzionali  pubblicate  sul
          sito    internet     del     Ministero     della     salute
          (www.nsis.ministerosalute.it): 
              1) codice istituto di cura; 
              2) numero progressivo della scheda SDO; 
              2-bis) numero progressivo scheda SDO della puerpera; 
              4) sesso; 
              5) data di nascita; 
              6) comune di nascita 
              6-bis) livello di istruzione; 
              7) stato civile; 
              8) comune di residenza; 
              9) cittadinanza; 
              10) codice identificativo del paziente; 
              11) regione di residenza; 
              12) ASL di residenza; 
              13) regime di ricovero; 
              13-bis) data di prenotazione; 
              13-ter) classe di priorita'; 
              14) data di ricovero; 
              14-bis) ora di ricovero; 
              15) unita' operativa di ammissione; 
              16) onere della degenza; 
              17) provenienza del paziente; 
              18) tipo di ricovero; 
              19) traumatismi o intossicazioni; 
              19-bis) codice causa esterna; 
              20) trasferimenti interni; 
              20-bis) trasferimenti esterni; 
              20-ter) unita' operativa trasferimento esterno; 
              21) unita' operativa di dimissione; 
              22) data di dimissione o morte; 
              22-bis) ora di dimissione o morte; 
              23) modalita' di dimissione; 
              24) riscontro autoptico; 
              25) motivo del ricovero in regime diurno; 
              26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno; 
              27) peso alla nascita; 
              28) diagnosi principale di dimissione; 
              28-bis) diagnosi principale di dimissione  presente  al
          ricovero; 
              29) diagnosi secondarie di dimissione; 
              29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero; 
              30) intervento principale; 
              30-bis) intervento principale esterno; 
              30-ter) data intervento principale; 
              30-quater) ora inizio intervento principale; 
              30-quinquies)   identificativo   chirurgo    intervento
          principale; 
              30-sexies)   identificativo   anestesista    intervento
          principale; 
              30-septies)  check  list  sala  operatoria   intervento
          principale; 
              31) interventi secondari; 
              31-bis) interventi secondari esterni 
              32) data intervento secondario; 
              33) ora inizio intervento secondario; 
              34) identificativo chirurgo intervento secondario; 
              35) identificativo anestesista intervento secondario; 
              36) check list sala operatoria intervento secondario; 
              37) rilevazione del dolore; 
              38) stadiazione condensata; 
              39) pressione arteriosa sistolica; 
              40) creatinina serica; 
              41) frazione eiezione. 
              4. Le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  inviano  le  schede  di   dimissione   ospedaliera
          contenenti  le  sole  informazioni  di  cui  al  comma   3,
          esclusivamente in modalita' elettronica, in  due  tracciati
          distinti, di seguito indicati: Tracciato A -  che  contiene
          le informazioni di carattere anagrafico; Tracciato B -  che
          contiene le  informazioni  relative  al  ricovero.  I  dati
          anagrafici   e   sanitari    sono,    quindi,    archiviati
          separatamente e i dati sanitari sono trattati con  tecniche
          crittografiche, come specificato nel  disciplinare  tecnico
          riportato nell'allegato A,  facente  parte  integrante  del
          presente decreto;  l'invio  avviene  mensilmente,  entro  i
          termini riportati nella seguente tabella: 
    

                  ===========================================
                  |         Mese        |   Scadenza invio  |
                  +=====================+===================+
                  |                     |  15 marzo anno in |
                  |       Gennaio       |       corso       |
                  +---------------------+-------------------+
                  |                     | 15 aprile anno in |
                  |       Febbraio      |       corso       |
                  +---------------------+-------------------+
                  |                     | 15 maggio anno in |
                  |        Marzo        |       corso       |
                  +---------------------+-------------------+
                  |                     | 15 giugno anno in |
                  |        Aprile       |       corso       |
                  +---------------------+-------------------+
                  |                     | 15 luglio anno in |
                  |        Maggio       |       corso       |
                  +---------------------+-------------------+
                  |                     | 15 agosto anno in |
                  |        Giugno       |      corso        |
                  +---------------------+-------------------+
                  |                     | 15 settembre anno |
                  |        Luglio       |     in corso      |
                  +---------------------+-------------------+
                  |                     | 15 ottobre anno in|
                  |        Agosto       |       corso       |
                  +---------------------+-------------------+
                  |                     |  15 novembre anno |
                  |      Settembre      |     in corso      |
                  +---------------------+-------------------+
                  |                     |15 dicembre anno in|
                  |       Ottobre       |       corso       |
                  +---------------------+-------------------+
                  |                     |  15 gennaio anno  |
                  |      Novembre       |     seguente      |
                  +---------------------+-------------------+
                  |                     | 15 febbraio anno  |
                  |      Dicembre       |     seguente      |
                  +---------------------+-------------------+

    
              Entro il  31  marzo  dell'anno  seguente  quello  della
          rilevazione  le  regioni  possono   trasmettere   eventuali
          integrazioni. 
              4-bis. (Abrogato). 
              4-ter. La trasmissione dei dati, tempestiva e completa,
          in conformita' di quanto  previsto  dal  presente  decreto,
          costituisce adempimento a cui sono  tenute  le  regioni  ai
          fini dell'accesso al  finanziamento  integrativo  a  carico
          dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla  Conferenza
          Stato-regioni il 23 marzo 2005, ai sensi  dell'articolo  8,
          comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  in  attuazione
          dell'art. 1, comma 173, della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311. 
              5. Il Ministero della sanita', le regioni e le province
          autonome, le aziende sanitarie e gli istituti  di  ricovero
          pubblici e privati possono diffondere  e  pubblicizzare  le
          informazioni rilevate attraverso le  schede  di  dimissione
          ospedaliera, esclusivamente in forma anonima, predisponendo
          opportune elaborazioni ed aggregazioni in modo da garantire
          il rispetto della disciplina relativa  al  trattamento  dei
          dati personali. 
              6.  Le  due  sezioni   della   scheda   di   dimissione
          ospedaliera di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  presente
          decreto sono gestite in  archivi  disgiunti.  Il  Ministero
          della  sanita',  le  regioni   e   le   province   autonome
          individuano  i   servizi   che   possono   procedere   alla
          ricongiunzione delle due sezioni  suddette,  esclusivamente
          per il tempo e  nei  modi  appropriati  alle  esigenze  del
          Servizio sanitario nazionale. Ciascun trattamento dei  dati
          e' attuato  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,  n.
          318,   concernente:   "Regolamento   recante   norme    per
          l'individuazione delle misure minime di  sicurezza  per  il
          trattamento dei dati personali, a norma  dell'articolo  15,
          comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".».