Art. 4
Oneri informativi delle regioni
e delle province autonome
1. All'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre
2000, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1 la parola «trimestrale» e' sostituita con «mensile»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della
salute, fra quelle riportate all'articolo 1, comma 1, le
sottoelencate informazioni, che costituiscono debito informativo nei
confronti del livello centrale. La trasmissione dei dati e'
effettuata esclusivamente in modalita' elettronica, nell'ambito del
Nuovo sistema informativo sanitario, attenendosi alle indicazioni
riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e
secondo le specifiche funzionali pubblicate sul sito internet del
Ministero della salute (www.nsis.ministerosalute.it):
1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
2-bis) numero progressivo scheda SDO della puerpera;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
6-bis) livello di istruzione;
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice identificativo del paziente;
11) regione di residenza;
12) ASL di residenza;
13) regime di ricovero;
13-bis) data di prenotazione;
13-ter) classe di priorita';
14) data di ricovero;
14-bis) ora di ricovero;
15) unita' operativa di ammissione;
16) onere della degenza;
17) provenienza del paziente;
18) tipo di ricovero;
19) traumatismi o intossicazioni;
19-bis) codice causa esterna;
20) trasferimenti interni;
20-bis) trasferimenti esterni;
20-ter) unita' operativa trasferimento esterno;
21) unita' operativa di dimissione;
22) data di dimissione o morte;
22-bis) ora di dimissione o morte;
23) modalita' di dimissione;
24) riscontro autoptico;
25) motivo del ricovero in regime diurno;
26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27) peso alla nascita;
28) diagnosi principale di dimissione;
28-bis) diagnosi principale di dimissione presente al ricovero;
29) diagnosi secondarie di dimissione;
29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero;
30) intervento principale;
30-bis) intervento principale esterno;
30-ter) data intervento principale;
30-quater) ora inizio intervento principale;
30-quinquies) identificativo chirurgo intervento principale;
30-sexies) identificativo anestesista intervento principale;
30-septies) check list sala operatoria intervento principale;
31) interventi secondari;
31-bis) interventi secondari esterni;
32) data intervento secondario;
33) ora inizio intervento secondario;
34) identificativo chirurgo intervento secondario;
35) identificativo anestesista intervento secondario;
36) check list sala operatoria intervento secondario;
37) rilevazione del dolore;
38) stadiazione condensata;
39) pressione arteriosa sistolica;
40) creatinina serica;
41) frazione eiezione.».
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
inviano le schede di dimissione ospedaliera contenenti le sole
informazioni di cui al comma 3, esclusivamente in modalita'
elettronica, in due tracciati distinti, di seguito indicati:
Tracciato A - che contiene le informazioni di carattere anagrafico;
Tracciato B - che contiene le informazioni relative al ricovero. I
dati anagrafici e sanitari sono, quindi, archiviati separatamente e i
dati sanitari sono trattati con tecniche crittografiche, come
specificato nel disciplinare tecnico riportato nell'allegato A,
facente parte integrante del presente decreto; l'invio avviene
mensilmente, entro i termini riportati nella seguente tabella:
===========================================
| Mese | Scadenza invio |
+=====================+===================+
| | 15 marzo anno in |
| Gennaio | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 aprile anno in |
| Febbraio | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 maggio anno in |
| Marzo | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 giugno anno in |
| Aprile | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 luglio anno in |
| Maggio | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 agosto anno in |
| Giugno | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 settembre anno |
| Luglio | in corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 ottobre anno in|
| Agosto | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 novembre anno |
| Settembre | in corso |
+---------------------+-------------------+
| |15 dicembre anno in|
| Ottobre | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 gennaio anno |
| Novembre | seguente |
+---------------------+-------------------+
| | 15 febbraio anno |
| Dicembre | seguente |
+---------------------+-------------------+
Entro il 31 marzo dell'anno seguente quello della rilevazione le
regioni possono trasmettere eventuali integrazioni.»;
d) il comma 4-bis e' abrogato.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Ministro
della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Gli istituti di ricovero, pubblici e
privati, inviano con periodicita' almeno mensile alla
regione o alla provincia autonoma di appartenenza, secondo
le modalita' definite da queste ultime, le informazioni
contenute nelle schede di dimissione relative ai dimessi,
ivi compresi i neonati sani. Sono esclusi dall'obbligo di
compilazione della scheda di dimissione, fatte salve
diverse disposizioni regionali, gli istituti di ricovero a
prevalente carattere socio-assistenziale quali le residenze
sanitarie assistenziali, le comunita' protette, le
strutture manicomiali residuali, e gli istituti di ricovero
di cui all'art. 26 della legge 28 dicembre 1978, n. 833.
2. Le regioni e le province autonome provvedono a
verificare, anche attraverso indagini campionarie
effettuate sulle cartelle cliniche, la completezza, la
congruenza e l'accuratezza delle informazioni rilevate
attraverso le schede di dimissione.
3. Le regioni e le province autonome inviano al
Ministero della salute, fra quelle riportate all'art. 1,
comma 1, le sottoelencate informazioni, che costituiscono
debito informativo nei confronti del livello centrale. La
trasmissione dei dati e' effettuata esclusivamente in
modalita' elettronica, nell'ambito del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario, attenendosi alle indicazioni
riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente
decreto e secondo le specifiche funzionali pubblicate sul
sito internet del Ministero della salute
(www.nsis.ministerosalute.it):
1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
2-bis) numero progressivo scheda SDO della puerpera;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita
6-bis) livello di istruzione;
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice identificativo del paziente;
11) regione di residenza;
12) ASL di residenza;
13) regime di ricovero;
13-bis) data di prenotazione;
13-ter) classe di priorita';
14) data di ricovero;
14-bis) ora di ricovero;
15) unita' operativa di ammissione;
16) onere della degenza;
17) provenienza del paziente;
18) tipo di ricovero;
19) traumatismi o intossicazioni;
19-bis) codice causa esterna;
20) trasferimenti interni;
20-bis) trasferimenti esterni;
20-ter) unita' operativa trasferimento esterno;
21) unita' operativa di dimissione;
22) data di dimissione o morte;
22-bis) ora di dimissione o morte;
23) modalita' di dimissione;
24) riscontro autoptico;
25) motivo del ricovero in regime diurno;
26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27) peso alla nascita;
28) diagnosi principale di dimissione;
28-bis) diagnosi principale di dimissione presente al
ricovero;
29) diagnosi secondarie di dimissione;
29-bis) diagnosi secondarie presenti al ricovero;
30) intervento principale;
30-bis) intervento principale esterno;
30-ter) data intervento principale;
30-quater) ora inizio intervento principale;
30-quinquies) identificativo chirurgo intervento
principale;
30-sexies) identificativo anestesista intervento
principale;
30-septies) check list sala operatoria intervento
principale;
31) interventi secondari;
31-bis) interventi secondari esterni
32) data intervento secondario;
33) ora inizio intervento secondario;
34) identificativo chirurgo intervento secondario;
35) identificativo anestesista intervento secondario;
36) check list sala operatoria intervento secondario;
37) rilevazione del dolore;
38) stadiazione condensata;
39) pressione arteriosa sistolica;
40) creatinina serica;
41) frazione eiezione.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano inviano le schede di dimissione ospedaliera
contenenti le sole informazioni di cui al comma 3,
esclusivamente in modalita' elettronica, in due tracciati
distinti, di seguito indicati: Tracciato A - che contiene
le informazioni di carattere anagrafico; Tracciato B - che
contiene le informazioni relative al ricovero. I dati
anagrafici e sanitari sono, quindi, archiviati
separatamente e i dati sanitari sono trattati con tecniche
crittografiche, come specificato nel disciplinare tecnico
riportato nell'allegato A, facente parte integrante del
presente decreto; l'invio avviene mensilmente, entro i
termini riportati nella seguente tabella:
===========================================
| Mese | Scadenza invio |
+=====================+===================+
| | 15 marzo anno in |
| Gennaio | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 aprile anno in |
| Febbraio | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 maggio anno in |
| Marzo | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 giugno anno in |
| Aprile | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 luglio anno in |
| Maggio | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 agosto anno in |
| Giugno | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 settembre anno |
| Luglio | in corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 ottobre anno in|
| Agosto | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 novembre anno |
| Settembre | in corso |
+---------------------+-------------------+
| |15 dicembre anno in|
| Ottobre | corso |
+---------------------+-------------------+
| | 15 gennaio anno |
| Novembre | seguente |
+---------------------+-------------------+
| | 15 febbraio anno |
| Dicembre | seguente |
+---------------------+-------------------+
Entro il 31 marzo dell'anno seguente quello della
rilevazione le regioni possono trasmettere eventuali
integrazioni.
4-bis. (Abrogato).
4-ter. La trasmissione dei dati, tempestiva e completa,
in conformita' di quanto previsto dal presente decreto,
costituisce adempimento a cui sono tenute le regioni ai
fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza
Stato-regioni il 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione
dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
5. Il Ministero della sanita', le regioni e le province
autonome, le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero
pubblici e privati possono diffondere e pubblicizzare le
informazioni rilevate attraverso le schede di dimissione
ospedaliera, esclusivamente in forma anonima, predisponendo
opportune elaborazioni ed aggregazioni in modo da garantire
il rispetto della disciplina relativa al trattamento dei
dati personali.
6. Le due sezioni della scheda di dimissione
ospedaliera di cui all'art. 1, comma 1, del presente
decreto sono gestite in archivi disgiunti. Il Ministero
della sanita', le regioni e le province autonome
individuano i servizi che possono procedere alla
ricongiunzione delle due sezioni suddette, esclusivamente
per il tempo e nei modi appropriati alle esigenze del
Servizio sanitario nazionale. Ciascun trattamento dei dati
e' attuato nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318, concernente: "Regolamento recante norme per
l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".».