Art. 5 Utilizzo delle informazioni sui prestatori di assistenza sanitaria 1. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3, numeri 30-quinquies), 30-sexies), 34) e 35) del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, come modificato dal presente decreto, sono raccolte ed elaborate per le esigenze della programmazione sanitaria, in particolare il monitoraggio e valutazione degli interventi sanitari, compresi i loro esiti, la definizione degli standard di qualita', l'efficacia e l'efficienza, il monitoraggio del rischio clinico per garantire la sicurezza del paziente, nonche' per ottemperare alle previsioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38. 2. Le regioni trasmettono al Ministero della salute le informazioni di cui al comma 1, sostituendo al codice identificato un codice univoco a livello nazionale non reversibile ottenuto applicando la procedura descritta nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, si veda nelle note alle premesse.