Art. 5
Utilizzo delle informazioni sui prestatori
di assistenza sanitaria
1. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3, numeri
30-quinquies), 30-sexies), 34) e 35) del decreto del Ministro della
sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, come modificato dal presente
decreto, sono raccolte ed elaborate per le esigenze della
programmazione sanitaria, in particolare il monitoraggio e
valutazione degli interventi sanitari, compresi i loro esiti, la
definizione degli standard di qualita', l'efficacia e l'efficienza,
il monitoraggio del rischio clinico per garantire la sicurezza del
paziente, nonche' per ottemperare alle previsioni di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 38.
2. Le regioni trasmettono al Ministero della salute le informazioni
di cui al comma 1, sostituendo al codice identificato un codice
univoco a livello nazionale non reversibile ottenuto applicando la
procedura descritta nel disciplinare tecnico allegato al presente
decreto.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 38, si veda nelle note alle premesse.