Art. 5 
 
 
             Utilizzo delle informazioni sui prestatori 
                       di assistenza sanitaria 
 
  1.  Le  informazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,   numeri
30-quinquies), 30-sexies), 34) e 35) del decreto del  Ministro  della
sanita' 27  ottobre  2000,  n.  380,  come  modificato  dal  presente
decreto,  sono  raccolte  ed  elaborate   per   le   esigenze   della
programmazione  sanitaria,   in   particolare   il   monitoraggio   e
valutazione degli interventi sanitari,  compresi  i  loro  esiti,  la
definizione degli standard di qualita', l'efficacia  e  l'efficienza,
il monitoraggio del rischio clinico per garantire  la  sicurezza  del
paziente, nonche' per ottemperare alle previsioni di cui  al  decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 38. 
  2. Le regioni trasmettono al Ministero della salute le informazioni
di cui al comma 1,  sostituendo  al  codice  identificato  un  codice
univoco a livello nazionale non reversibile  ottenuto  applicando  la
procedura descritta nel disciplinare  tecnico  allegato  al  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  4  marzo
          2014, n. 38, si veda nelle note alle premesse.