Art. 6
Interconnessione e codice cifrato
1. In osservanza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, al flusso informativo
relativo alla scheda di dimissione ospedaliera si applicano le
procedure per l'interconnessione dei sistemi informativi nell'ambito
del Nuovo sistema informativo sanitario individuate ai sensi
dell'articolo 15, comma 25-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al comma 1,
le regioni trasmettono al Ministero della salute, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre
2000, n. 380, il tracciato anagrafico di cui al disciplinare tecnico
allegato al presente decreto (tracciato A) sostituendo al codice
identificato del paziente un codice cifrato ottenuto applicando al
medesimo codice identificativo un algoritmo asimmetrico, a chiave
pubblica nota, definito dalla direzione generale della
digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della
statistica del Ministero della salute.