Art. 6 
 
 
                  Interconnessione e codice cifrato 
 
  1. In osservanza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4,  del
decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  38,  al  flusso  informativo
relativo alla  scheda  di  dimissione  ospedaliera  si  applicano  le
procedure per l'interconnessione dei sistemi informativi  nell'ambito
del  Nuovo  sistema  informativo  sanitario  individuate   ai   sensi
dell'articolo 15, comma 25-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  2. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al comma  1,
le  regioni  trasmettono  al  Ministero  della   salute,   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto del Ministro  della  sanita'  27  ottobre
2000, n. 380, il tracciato anagrafico di cui al disciplinare  tecnico
allegato al presente decreto  (tracciato  A)  sostituendo  al  codice
identificato del paziente un codice cifrato  ottenuto  applicando  al
medesimo codice identificativo un  algoritmo  asimmetrico,  a  chiave
pubblica   nota,   definito   dalla    direzione    generale    della
digitalizzazione,  del  sistema   informativo   sanitario   e   della
statistica del Ministero della salute.