Art. 9 
 
 
                        Tempi di applicazione 
 
  1. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3,  numeri  2-bis),
14-bis), 15),  20),  20-bis),  20-ter),  22-bis),  28-bis),  29-bis),
30-bis), 30-quater), 30-quinquies), 30-sexies), 30-septies), 31-bis),
32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39),  40),  41)  del  decreto  del
Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, come  modificato  dal
presente decreto, sono trasmesse dalle  regioni  al  Ministero  della
salute a decorrere dal 1° gennaio 2017, che provvede alle  necessarie
verifiche sulla completezza e qualita' delle informazioni trasmesse. 
  2. Dal 1° gennaio 2018 il conferimento dei dati riportati al  comma
1 nelle modalita' e nei contenuti del presente decreto, e' ricompreso
fra gli adempimenti cui sono  tenute  le  regioni  per  l'accesso  al
finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi  dell'Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  il  23  marzo
2005. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 7 dicembre 2016 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 78