Art. 2 
 
  1. Per celebrare la Giornata di cui  all'articolo  1,  in  ciascuna
provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo  quanto
previsto dalla  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  o  dagli  specifici
ordinamenti degli enti locali delle  regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti
promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e  testimonianze
sulle esperienze vissute dalla popolazione  civile  nel  corso  delle
guerre  mondiali  e  sull'impatto  dei  conflitti  successivi   sulle
popolazioni civili di tutto il mondo. 
 
          Note all'art. 2: 
              La legge 7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 81 del 7 aprile 2014.