Art. 4 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo». 2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.