Art. 4 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle  scuole  di  ogni
ordine e grado, senza oneri a  carico  del  proprio  bilancio,  nella
promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto  valore
educativo, sociale e culturale che  riveste  la  «Giornata  nazionale
delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo». 
  2.  Alla  realizzazione  delle  iniziative  di  cui  al   comma   1
partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  l'Associazione
nazionale vittime civili  di  guerra  Onlus  e  il  suo  Osservatorio
internazionale sulle vittime civili dei conflitti.