Art. 5 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 25 gennaio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                        Gentiloni Silveri, Presidente 
                                           del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando