IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui   al   decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante  «Attuazione   delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per  il  riordino  della
disciplina vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture»; 
  Visto l'articolo 3 del predetto codice dei contratti pubblici  che,
al comma 1, lettera vvvv), definisce  i  servizi  di  architettura  e
ingegneria  e  altri  servizi  tecnici  quali  servizi  riservati  ad
operatori economici esercenti una professione regolamentata ai  sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; 
  Visto l'articolo 24, comma 2, del  predetto  codice  dei  contratti
pubblici,  che  prevede  che   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  sentita  l'ANAC,  sono  definiti  i
requisiti che devono possedere i soggetti  di  cui  all'articolo  46,
comma 1, del medesimo codice e che, fino all'entrata  in  vigore  del
citato codice, si applica l'articolo 216, comma 5; 
  Visto,  altresi',  l'articolo  24,  comma  5,  terzo  periodo,  del
predetto codice dei contratti pubblici  che  stabilisce  che  con  il
decreto di cui al citato articolo 24, comma  2,  sono  individuati  i
criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma
singola o associata, nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi  relativi  a
incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di  idee,  di
cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione; 
  Visto l'articolo 46, del predetto codice  dei  contratti  pubblici,
che,  al  comma  1,  individua  gli  operatori  economici  ammessi  a
partecipare alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi  attinenti
all'architettura e all'ingegneria; 
  Visto l'articolo 48 del predetto  codice  dei  contratti  pubblici,
che, al comma 7, primo periodo, prevede il divieto per i  concorrenti
di partecipare alla gara in piu' di un  raggruppamento  temporaneo  o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  gara
anche in forma  individuale,  qualora  abbia  partecipato  alla  gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 
  Visto l'articolo 216 del predetto  codice  dei  contratti  pubblici
che, al comma 5,  stabilisce  che  fino  all'entrata  in  vigore  del
decreto  previsto  dall'articolo  24,  comma  2,  si   applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 254, 255  e  256  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
  Visto l'articolo 217 del predetto  codice  dei  contratti  pubblici
che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli  atti  attuativi  del
codice operano la ricognizione delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate  dalla
loro entrata in vigore; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi  del  citato  articolo  24,
comma 2, reso con nota prot. n. 134741 del 16 settembre 2016; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella  adunanza  della  Commissione
speciale del 26 ottobre 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400, di cui alla nota n. 42782 del 15 novembre 2016; 
  Vista, altresi', la nota n. 11720 del 30 novembre 2016, con cui  la
Presidenza del Consiglio dei ministri prende atto della comunicazione
effettuata; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
          Requisiti dei professionisti singoli o associati 
 
  1. In  attuazione  dell'articolo  24,  commi  2  e  5  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante  «codice  dei  contratti
pubblici», di seguito  codice,  ai  fini  della  partecipazione  alle
procedure di affidamento dei  servizi  attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere
i seguenti requisiti: 
    a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in
una disciplina tecnica attinente all'attivita' prevalente oggetto del
bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi  che
non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso  di  diploma
di geometra o altro diploma  tecnico  attinente  alla  tipologia  dei
servizi  da  prestare,  nel   rispetto   dei   relativi   ordinamenti
professionali; 
    b)  essere  abilitati  all'esercizio  della  professione  nonche'
iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo  albo
professionale previsto  dai  vigenti  ordinamenti,  ovvero  abilitati
all'esercizio  della  professione  secondo   le   norme   dei   paesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
          (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,   2014/24/UE   e
          2014/25/UE    sull'aggiudicazione    dei    contratti    di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile  2016,  n.
          91, S.O. 
              - Si riporta l'art.  3,  comma  1,  lettera  vvvv)  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 3. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice si intende per: 
              Omissis). 
              vvvv) «servizi di architettura  e  ingegneria  e  altri
          servizi  tecnici»,  i  servizi   riservati   ad   operatori
          economici esercenti una professione regolamentata ai  sensi
          dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 3 della direttiva 7 settembre 2005,
          n. 2005/36/CE (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  7  settembre  2005,  relativa   al
          riconoscimento  delle   qualifiche   professionali   (Testo
          rilevante  ai  fini  del  SEE)  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 30 settembre 2005, n. 255: 
              «Art. 3. - 1.  Ai  fini  della  presente  direttiva  si
          applicano le seguenti definizioni: 
                a) «professione regolamentata»: attivita', o  insieme
          di attivita' professionali, l'accesso alle quali e  il  cui
          esercizio, o una delle cui  modalita'  di  esercizio,  sono
          subordinati direttamente  o  indirettamente,  in  forza  di
          norme  legislative,  regolamentari  o  amministrative,   al
          possesso  di  determinate  qualifiche   professionali;   in
          particolare  costituisce   una   modalita'   di   esercizio
          l'impiego  di  un   titolo   professionale   riservato   da
          disposizioni legislative, regolamentari o amministrative  a
          chi possiede una specifica qualifica professionale.  Quando
          non si  applica  la  prima  frase,  e'  assimilata  ad  una
          professione  regolamentata  una  professione  di   cui   al
          paragrafo 2; 
                b)   «qualifiche   professionali»:   le    qualifiche
          attestate da un  titolo  di  formazione,  un  attestato  di
          competenza - di cui all'art. 11, lettera a), punto i) - e/o
          un'esperienza professionale; 
                c) «titolo di  formazione»:  diplomi,  certificati  e
          altri titoli rilasciati da un'autorita' di uno Stato membro
          designata  ai   sensi   delle   disposizioni   legislative,
          regolamentari e amministrative di tale Stato membro  e  che
          sanciscono  una  formazione  professionale   acquisita   in
          maniera  preponderante  nella  Comunita'.  Quando  non   si
          applica la prima frase,  e'  assimilato  ad  un  titolo  di
          formazione un titolo di cui al paragrafo 3; 
                d)  «autorita'  competente»:  qualsiasi  autorita'  o
          organismo abilitato da uno Stato membro  in  particolare  a
          rilasciare o  a  ricevere  titoli  di  formazione  e  altri
          documenti o informazioni, nonche' a ricevere le  domande  e
          ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva; 
                e) «formazione regolamentata»:  qualsiasi  formazione
          specificamente orientata all'esercizio di  una  professione
          determinata e consistente in un ciclo di studi  completato,
          eventualmente,  da   una   formazione   professionale,   un
          tirocinio professionale o una pratica professionale. 
                La  struttura   e   il   livello   della   formazione
          professionale, del tirocinio professionale o della  pratica
          professionale    sono    stabiliti    dalle    disposizioni
          legislative, regolamentari  o  amministrative  dello  Stato
          membro  in  questione  e  sono  soggetti  a   controllo   o
          autorizzazione dell'autorita' designata a tal fine; 
                f) "esperienza professionale": l'esercizio  effettivo
          e legittimo della professione in  questione  in  uno  Stato
          membro, a tempo pieno o a tempo  parziale  per  un  periodo
          equivalente; 
                g) "tirocinio di  adattamento":  l'esercizio  di  una
          professione  regolamentata  nello  Stato  membro  ospitante
          sotto la responsabilita' di un professionista  qualificato,
          accompagnato eventualmente da una formazione complementare.
          Il tirocinio e' oggetto di una  valutazione.  Le  modalita'
          del  tirocinio  di  adattamento  e  della  sua  valutazione
          nonche' lo status di tirocinante migrante sono  determinati
          dalle autorita' competenti dello Stato membro ospitante. 
                Lo status di cui  il  tirocinante  gode  nello  Stato
          membro ospitante, soprattutto  in  materia  di  diritto  di
          soggiorno nonche' di obblighi, diritti e benefici  sociali,
          indennita' e retribuzione,  e'  stabilito  dalle  autorita'
          competenti di detto Stato membro conformemente  al  diritto
          comunitario applicabile; 
                h) "prova attitudinale": una verifica riguardante  le
          conoscenze, le abilita' e le competenze  professionali  del
          richiedente,  effettuata  o  riconosciuta  dalle  autorita'
          competenti dello  Stato  membro  ospitante  allo  scopo  di
          valutare l'idoneita' del richiedente a esercitare  in  tale
          Stato membro una professione regolamentata. 
                Per consentire che la  verifica  sia  effettuata,  le
          autorita' competenti predispongono un elenco delle  materie
          che,  in  base  a  un  confronto  tra   la   formazione   e
          l'istruzione  richiesta  nello  Stato  membro  ospitante  e
          quella ricevuta  dal  richiedente,  non  sono  coperte  dal
          diploma o dai titoli di formazione del richiedente. 
                La prova attitudinale deve tener conto del fatto  che
          il richiedente e' un professionista qualificato nello Stato
          membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da
          scegliere tra quelle che  figurano  nell'elenco  e  la  cui
          conoscenza  e'   essenziale   per   poter   esercitare   la
          professione in questione nello Stato membro ospitante. Tale
          prova puo' altresi' comprendere la conoscenza delle  regole
          professionali applicabili alle attivita' in questione nello
          Stato membro ospitante. 
                Le modalita'  dettagliate  della  prova  attitudinale
          nonche'  lo  status  di  cui  gode,  nello   Stato   membro
          ospitante, il  richiedente  che  desidera  prepararsi  alla
          prova attitudinale in detto Stato membro  sono  determinate
          dalle autorita' competenti di detto Stato membro; 
                i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia
          svolto   in   un'impresa    del    settore    professionale
          corrispondente: 
                  i) la funzione di direttore d'azienda o di filiale,
          o 
                  ii) la  funzione  di  institore  o  vice  direttore
          d'azienda, se tale  funzione  implica  una  responsabilita'
          corrispondente a quella dell'imprenditore o  del  direttore
          d'azienda rappresentato, o 
                  iii)  la  funzione  di   dirigente   con   mansioni
          commerciali e/o tecniche  e  responsabile  di  uno  o  piu'
          reparti dell'azienda. 
                j) "tirocinio professionale": fatto salvo l'art.  46,
          paragrafo 4, un periodo di pratica professionale effettuato
          sotto supervisione, purche' costituisca una condizione  per
          l'accesso  a  una  professione  regolamentata  e  che  puo'
          svolgersi durante o dopo il completamento di  un'istruzione
          che conduce a un diploma; 
                k) "tessera professionale  europea":  un  certificato
          elettronico  attestante  o   che   il   professionista   ha
          soddisfatto tutte  le  condizioni  necessarie  per  fornire
          servizi, su base temporanea e  occasionale,  in  uno  Stato
          membro  ospitante  o  il  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali ai  fini  dello  stabilimento  in  uno  Stato
          membro ospitante; 
                l) "apprendimento permanente": l'intero complesso  di
          istruzione generale, istruzione e formazione professionale,
          istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi
          nel corso della vita che comporta  un  miglioramento  delle
          conoscenze, delle abilita' e  delle  competenze,  che  puo'
          includere l'etica professionale; 
                m) "motivi imperativi di interesse generale":  motivi
          riconosciuti  tali  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di
          giustizia dell'Unione europea; 
                n) "Sistema europeo di accumulazione e  trasferimento
          dei crediti o crediti ECTS":  il  sistema  di  crediti  per
          l'istruzione  superiore  utilizzato  nello  Spazio  europeo
          dell'istruzione superiore. 
              2. E' assimilata a una  professione  regolamentata  una
          professione esercitata dai membri di un'associazione  o  di
          un organismo di cui all'allegato I. 
              Le associazioni o le organizzazioni  di  cui  al  primo
          comma hanno in particolare lo  scopo  di  promuovere  e  di
          mantenere un livello elevato nel settore  professionale  in
          questione e a tal fine sono oggetto  di  un  riconoscimento
          specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro
          membri un titolo di formazione, esigono da  parte  loro  il
          rispetto delle regole di  condotta  professionale  da  esse
          prescritte e conferiscono ai medesimi il diritto  di  usare
          un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status
          corrispondente a tale titolo di formazione. 
              Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o  un
          organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione.
          La Commissione esamina se  tale  associazione  o  organismo
          rispetta le condizioni di cui al secondo comma. Al fine  di
          tenere debitamente conto delle evoluzioni  normative  negli
          Stati membri, alla Commissione e' conferito  il  potere  di
          adottare atti delegati conformemente all'art. 57-quater, al
          fine di aggiornare l'allegato I, qualora siano  soddisfatte
          le condizioni di cui al secondo comma. 
              Qualora le condizioni di cui al secondo comma non siano
          soddisfatte, la Commissione adotta atti  di  esecuzione  al
          fine  di   respingere   la   richiesta   di   aggiornamento
          dell'allegato I. 
              3. E' assimilato a un titolo di formazione ogni  titolo
          di formazione rilasciato  in  un  paese  terzo  se  il  suo
          possessore   ha,   nella    professione    in    questione,
          un'esperienza professionale  di  tre  anni  sul  territorio
          dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi
          dell'art. 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.». 
              -  Si  riporta  l'art.  24,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.  24.  (Progettazione  interna  e   esterna   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono
          definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui
          all'art. 46, comma 1. Fino alla data di entrata  in  vigore
          di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 5. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  46,  comma  1  ,  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 46. (Operatori economici  per  l'affidamento  dei
          servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi  a
          partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi
          attinenti all'architettura e all'ingegneria: 
                a)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
          architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le
          societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le
          societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,
          i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i  predetti  soggetti
          che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul
          mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'
          attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'
          economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con
          riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla
          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di
          beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di
          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente
          normativa; 
                b)  le  societa'  di  professionisti:   le   societa'
          costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
          appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti
          professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
          ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici
          servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di
          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o
          direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico
          economica o studi di impatto ambientale; 
                c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
          cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
          codice civile, ovvero nella forma di  societa'  cooperative
          di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del  codice
          civile che non  abbiano  i  requisiti  delle  societa'  tra
          professionisti,  che  eseguono   studi   di   fattibilita',
          ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
          valutazioni di  congruita'  tecnico-economica  o  studi  di
          impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di  beni
          connesse allo svolgimento di detti servizi; 
                d)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e
          architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a
          74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                e)  i  raggruppamenti   temporanei   costituiti   dai
          soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
                f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
          di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
          non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
          dei servizi di ingegneria ed architettura. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  216,  comma  5  ,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.   216.    (Disposizioni    transitorie    e    di
          coordinamento). - (Omissis). 
              5. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto
          previsto  dall'art.  24,   comma   2,   si   applicano   le
          disposizioni di cui  agli  articoli  254,  255  e  256  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  24,  comma   5,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.  24.  (Progettazione  interna  e   esterna   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici). - (Omissis). 
              5.  Indipendentemente  dalla   natura   giuridica   del
          soggetto   affidatario   l'incarico   e'    espletato    da
          professionisti iscritti negli appositi  albi  previsti  dai
          vigenti    ordinamenti     professionali,     personalmente
          responsabili e nominativamente indicati  gia'  in  sede  di
          presentazione dell'offerta,  con  la  specificazione  delle
          rispettive  qualificazioni  professionali.   E',   inoltre,
          indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.
          Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri  per
          garantire la presenza di giovani professionisti,  in  forma
          singola  o  associata,  nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi
          relativi  a  incarichi  di   progettazione,   concorsi   di
          progettazione e di idee,  di  cui  le  stazioni  appaltanti
          tengono  conto  ai  fini  dell'  aggiudicazione.   All'atto
          dell'affidamento  dell'incarico,  i   soggetti   incaricati
          devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni  di  cui
          all'art. 80 nonche'  il  possesso  dei  requisiti  e  delle
          capacita' di cui all'art. 83, comma 1. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'art.  48,  comma   7,   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.  48.  (Raggruppamenti   temporanei   e   consorzi
          ordinari di operatori economici). - (Omissis). 
              7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare  alla
          gara in piu' di un raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
          ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  gara
          anche in forma individuale qualora abbia  partecipato  alla
          gara medesima in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di
          concorrenti. I  consorzi  di  cui  all'art.  45,  comma  2,
          lettere b) e c),  sono  tenuti  ad  indicare,  in  sede  di
          offerta, per quali consorziati  il  consorzio  concorre;  a
          questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
          altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
          esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;  in
          caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.  353
          del codice penale. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre
          2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  recante  Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          dicembre 2010, n. 288, S.O. 
              - Si riporta l'art.  217,  comma  1,  lettera  u),  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 217. (Abrogazioni). - 1.  Fermo  restando  quanto
          previsto dall'art. 216, a decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore del presente codice, sono o restano abrogati,  in
          particolare: 
              (Omissis). 
                u) il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
          ottobre 2010, n. 207, con effetto: 
                  1) dalla data  di  entrata  in  vigore  degli  atti
          attuativi  del  presente  codice,  i   quali   operano   la
          ricognizione delle disposizioni del decreto del  Presidente
          della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 
                  2) dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
          codice: la Parte I; la Parte II,  Titolo  I,  capo  II;  la
          Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV  e  V,
          VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III;  parte  II,
          Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'art. 251; la  Parte
          III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256;  le  Parti
          IV, V e VII, nonche' gli allegati e le  parti  di  allegati
          ivi richiamati; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 24,  commi  2  e  5,  del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note  alle
          premesse.