Art. 2 
 
             Requisiti delle societa' di professionisti 
 
  1. Ai fini della partecipazione alle procedure di  affidamento  dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,  i  soggetti  di
cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono  possedere
i seguenti requisiti: 
    a) organigramma aggiornato comprendente i  soggetti  direttamente
impiegati nello svolgimento di  funzioni  professionali  e  tecniche,
nonche' di controllo della qualita' e in particolare: 
      1. i soci; 
      2. gli amministratori; 
      3. i dipendenti; 
      4. i consulenti su base annua, muniti  di  partita  I.V.A.  che
firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei  progetti,  o  fanno
parte dell'ufficio di direzione lavori  e  che  hanno  fatturato  nei
confronti della societa' una quota superiore al cinquanta  per  cento
del proprio  fatturato  annuo  risultante  dall'ultima  dichiarazione
I.V.A.; 
    b) l'organigramma  di  cui  alla  lettera  a)  riporta  altresi',
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita'. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'art.  46,  comma  1,  lettera  b),  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  veda  nelle
          note alle premesse.