Art. 2 Requisiti delle societa' di professionisti 1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti: a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonche' di controllo della qualita' e in particolare: 1. i soci; 2. gli amministratori; 3. i dipendenti; 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della societa' una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresi', l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita'.
Note all'art. 2: - Per l'art. 46, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.