Art. 3 
 
               Requisiti delle societa' di ingegneria 
 
  1. Ai fini della partecipazione alle procedure di  affidamento  dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria,  i  soggetti  di
cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice,  sono  tenuti  a
disporre  di  almeno   un   direttore   tecnico   con   funzioni   di
collaborazione  alla  definizione  degli  indirizzi  strategici   del
soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. 
  2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in  possesso
dei seguenti requisiti: 
    a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in
una disciplina  tecnica  attinente  all'attivita'  prevalente  svolta
dalla societa'; 
    b) essere abilitato all'esercizio  della  professione  da  almeno
dieci   anni   nonche'   iscritto,   al    momento    dell'assunzione
dell'incarico, al relativo albo professionale  previsto  dai  vigenti
ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo
le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 
  3. La societa' delega il compito di approvare e  controfirmare  gli
elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento,
al direttore tecnico o ad altro  ingegnere  o  architetto  dipendente
dalla medesima societa' e avente i medesimi requisiti. L'approvazione
e la firma degli elaborati  comportano  la  solidale  responsabilita'
civile del direttore tecnico  o  del  delegato  con  la  societa'  di
ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 
  4. Il direttore tecnico e' formalmente  consultato  dall'organo  di
amministrazione della societa' per  la  definizione  degli  indirizzi
relativi  all'attivita'  di  progettazione,  per  la   decisione   di
partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o  a  concorsi  di
idee o di progettazione, nonche' in materia di svolgimento  di  studi
di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni,  direzioni  dei
lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico-economica  e  studi  di
impatto ambientale. 
  5.  Le  societa'  di   ingegneria,   predispongono   e   aggiornano
l'organigramma comprendente i soggetti direttamente  impiegati  nello
svolgimento  di  funzioni  professionali  e  tecniche,   nonche'   di
controllo della qualita' e in particolare: 
    a) i soci; 
    b) gli amministratori; 
    c) i dipendenti; 
    d) i consulenti su base  annua,  muniti  di  partiva  I.V.A.  che
firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei  progetti,  o  fanno
parte dell'ufficio di direzione lavori  e  che  hanno  fatturato  nei
confronti della societa' una quota superiore al cinquanta  per  cento
del proprio  fatturato  annuo  risultante  dall'ultima  dichiarazione
I.V.A. 
  6. L'organigramma riporta, altresi', l'indicazione delle specifiche
competenze e responsabilita'. Se la societa' svolge  anche  attivita'
diverse dalle prestazioni di  servizi  di  cui  all'articolo  46  del
codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa  e
le  capacita'  professionali  espressamente  dedicate  alla  suddetta
prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito
allegato al conto economico. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per l'art.  46,  comma  1,  lettera  c),  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  veda  nelle
          note alle premesse.