Art. 5 
 
    Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti 
               e di societa' di ingegneria e dei GEIE 
 
  1. Per i consorzi stabili,  di  societa'  di  professionisti  e  di
societa' di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi  dell'articolo
45, comma 2, lettere c) e g) del codice,  i  requisiti  di  cui  agli
articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti
ai GEIE. 
  2. I consorzi stabili di societa' di professionisti e  di  societa'
di ingegneria, anche in forma mista, devono  essere  formati  da  non
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori  dei  servizi
di ingegneria e architettura. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'art. 45, comma 2, lettere c) e  g),  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 45. (Operatori economici). - (Omissis). 
                c) i consorzi stabili, costituiti anche in  forma  di
          societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del  codice
          civile,  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,
          societa' commerciali, societa' cooperative di produzione  e
          lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di  tre
          consorziati  che,  con  decisione  assunta  dai  rispettivi
          organi deliberativi, abbiano stabilito di operare  in  modo
          congiunto nel settore dei  contratti  pubblici  di  lavori,
          servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a
          cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura  di
          impresa. 
              (Omissis). 
                g) i soggetti che abbiano stipulato il  contratto  di
          gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 
              (Omissis).».