Art. 5 Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria e dei GEIE 1. Per i consorzi stabili, di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. 2. I consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 45, comma 2, lettere c) e g), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 45. (Operatori economici). - (Omissis). c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. (Omissis). g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; (Omissis).».