Art. 6 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1. I soggetti  di  cui  agli  articoli  2,  3,  4  e  5  comunicano
all'A.N.A.C., che li  inserisce  nel  casellario  delle  societa'  di
ingegneria e professionali, i seguenti dati: 
    a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo  e  ogni
altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario; 
    b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di  cui  agli
articoli 2 e 3 del presente decreto,  nonche'  ogni  loro  successiva
variazione; 
    c)  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  dei   bilanci,   il
fatturato speciale; 
    d) entro cinque giorni  dall'iscrizione  dell'atto  sul  registro
imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.