Art. 6 Obblighi di comunicazione 1. I soggetti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comunicano all'A.N.A.C., che li inserisce nel casellario delle societa' di ingegneria e professionali, i seguenti dati: a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario; b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, nonche' ogni loro successiva variazione; c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale; d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.