Art. 2 
 
 
           Modalita' di espressione del consenso informato 
 
  1.  La  volonta'  di  accedere  al  trattamento   di   procreazione
medicalmente  assistita  e'  espressa  con  apposita   dichiarazione,
sottoscritta  e  datata,  in  duplice  esemplare,  dai   richiedenti,
congiuntamente al medico responsabile della struttura autorizzata  ai
sensi dell'articolo 10  della  legge  19  febbraio  2004,  n.  40,  e
dell'Accordo Stato-regioni del 15 marzo  2012.  Una  delle  copie  e'
consegnata ai richiedenti e una trattenuta agli atti della struttura,
che provvede alla sua custodia nel tempo. 
  2. L'allegato 1 del presente  regolamento,  del  quale  costituisce
parte integrante, contiene gli  elementi  minimi  che  devono  essere
riportati nel modello di dichiarazione di consenso informato  di  cui
al comma 1 del presente articolo.