Art. 10 Attivita' di compostaggio di quantita' di rifiuti inferiori a 1 tonnellata 1. Le utenze che intraprendono le attivita' di compostaggio di comunita' con quantita' complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata utilizzano per l'invio della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, il modulo di cui all'allegato 1B. 2. Il compost prodotto dall'attivita' di cui al comma 1 non e' utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale. 3. Alle attivita' di compostaggio di comunita' di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 4. Per le attivita' di compostaggio di comunita' di cui al comma 1 le dichiarazioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 7, sono effettuate dalle singole utenze conferenti in modo congiunto secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 dicembre 2016 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro della salute Lorenzin Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 909