Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti: a) apparecchiatura: struttura idonea all'attivita' di compostaggio di comunita' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto (compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura e' classificata in funzione della capacita' di trattamento in taglie piccola (T1), media (T2) e grande (T3) secondo la tabella di cui all'allegato 5; b) compostaggio: processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost; c) compost: miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica di rifiuti organici non destinata alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6; d) utenza: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; e) organismo collettivo: due o piu' utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o societa', ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attivita' di compostaggio; f) utenze conferenti: utenze domestiche e non domestiche, associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell'apparecchiatura e all'utilizzo del compost prodotto; g) conduttore: soggetto incaricato della conduzione dell'apparecchiatura; h) responsabile: legale rappresentante dell'organismo collettivo; i) strutturante: materiale ligneo-cellulosico di granulometria adeguata alle caratteristiche dell'apparecchiatura, impiegato con la funzione di ottimizzare il processo di compostaggio; l) piano di utilizzo: documento, approvato dall'organismo collettivo, recante le modalita' di utilizzo del compost ottenuto dall'attivita' di compostaggio di comunita'.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: "Art. 1. (Omissis). 641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (Omissis).".