Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
alla parte quarta del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
nonche' le seguenti: 
    a)   apparecchiatura:   struttura   idonea    all'attivita'    di
compostaggio di comunita' di cui all'articolo 183, comma  1,  lettera
qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  finalizzata
alla produzione di compost mediante decomposizione  aerobica  in  cui
l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o  indotto
(compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura e' classificata  in
funzione della capacita' di trattamento in taglie piccola (T1), media
(T2) e grande (T3) secondo la tabella di cui all'allegato 5; 
    b)   compostaggio:    processo    aerobico    di    degradazione,
stabilizzazione  e  umificazione  della  sostanza  organica  per   la
produzione di compost; 
    c)  compost:  miscela  di  sostanze  umificate  derivanti   dalla
degradazione biologica aerobica di  rifiuti  organici  non  destinata
alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6; 
    d) utenza: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di  cui
all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    e) organismo collettivo: due  o  piu'  utenze  domestiche  o  non
domestiche  costituite  in  condominio,  associazione,  consorzio   o
societa', ovvero in altre forme associative di  diritto  privato  che
intendono intraprendere un'attivita' di compostaggio; 
    f)  utenze  conferenti:  utenze  domestiche  e  non   domestiche,
associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento
dei  propri  rifiuti   organici   prodotti   nell'apparecchiatura   e
all'utilizzo del compost prodotto; 
    g)   conduttore:    soggetto    incaricato    della    conduzione
dell'apparecchiatura; 
    h) responsabile: legale rappresentante dell'organismo collettivo; 
    i) strutturante: materiale  ligneo-cellulosico  di  granulometria
adeguata alle caratteristiche dell'apparecchiatura, impiegato con  la
funzione di ottimizzare il processo di compostaggio; 
    l)  piano  di  utilizzo:  documento,   approvato   dall'organismo
collettivo, recante le modalita' di  utilizzo  del  compost  ottenuto
dall'attivita' di compostaggio di comunita'. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 183, comma 1, lettera qq-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato
          nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  641,  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2014),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              641. Il presupposto della TARI  e'  il  possesso  o  la
          detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte,
          a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di  produrre  rifiuti
          urbani.  Sono  escluse  dalla   TARI   le   aree   scoperte
          pertinenziali  o  accessorie  a   locali   tassabili,   non
          operative, e le aree comuni condominiali  di  cui  all'art.
          1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in
          via esclusiva. 
              (Omissis).".