Art. 3 
 
 
                       Procedura semplificata 
 
  1.  L'attivita'  di  compostaggio  di   comunita'   e'   intrapresa
dall'organismo  collettivo   previo   invio   di   una   segnalazione
certificata di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241 al comune territorialmente competente,  che  ne
da' comunicazione all'azienda affidataria del  servizio  di  gestione
dei rifiuti urbani. 
  2. La segnalazione di cui al comma 1, firmata dal responsabile,  e'
inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,  ovvero  con
una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82. Detta segnalazione e' redatta nel formato  di  cui
all'allegato 1 e alla stessa deve essere allegata  la  documentazione
ivi elencata. 
  3. La segnalazione di  cui  al  comma  1  contiene  il  regolamento
sull'organizzazione   dell'attivita'   di   compostaggio,    adottato
dall'organismo collettivo, vincolante per  le  utenze  conferenti.  I
contenuti minimi del suddetto regolamento sono indicati nell'allegato
2. 
  4. Le eventuali variazioni in corso di esercizio dell'attivita'  di
compostaggio di comunita' sono trasmesse al soggetto di cui al  comma
1 con le modalita' di cui al comma 2. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 della  citata  legge
          n. 241 del 1990: 
              "Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attivita'
          - Scia) 
              1. Ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
          richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto
          generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
          da  una  segnalazione   dell'interessato,   con   la   sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          relative alla sussistenza dei requisiti e  dei  presupposti
          di cui al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni
          sono  corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari   per
          consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
          Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
          di  atti  o  pareri  di  organi  o  enti  appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis,  comma  2,
          dalla   data   della   presentazione   della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'art. 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. Il presente articolo non si applica  alle  attivita'
          economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
          quelle regolate dal testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1º
          settembre 1993, n. 385, e dal testo  unico  in  materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58.  Ogni  controversia   relativa
          all'applicazione del presente  articolo  e'  devoluta  alla
          giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il
          relativo ricorso giurisdizionale, esperibile  da  qualunque
          interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
          atti di assenso formati in virtu' delle norme sul  silenzio
          assenso previste dall'art. 20. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  65  del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O. : 
              "Art. 65.  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per via telematica) 
              1. Le istanze e le  dichiarazioni  presentate  per  via
          telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori  dei
          servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
              a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore qualificato; 
              b)  ovvero,  quando  l'istante  o  il  dichiarante   e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale  (SPID),  nonche'  attraverso  uno   degli   altri
          strumenti di cui all'art. 64, comma  2-novies,  nei  limiti
          ivi previsti; 
              c) ovvero sono  sottoscritte  e  presentate  unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
              c-bis)  ovvero  se   trasmesse   dall'istante   o   dal
          dichiarante  mediante   la   propria   casella   di   posta
          elettronica certificata purche' le relative credenziali  di
          accesso siano state rilasciate previa  identificazione  del
          titolare,  anche  per  via  telematica  secondo   modalita'
          definite con regole tecniche adottate  ai  sensi  dell'art.
          71, e cio'  sia  attestato  dal  gestore  del  sistema  nel
          messaggio  o  in  un  suo  allegato.  In   tal   caso,   la
          trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai  sensi
          dell'art. 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve  le
          disposizioni normative che  prevedono  l'uso  di  specifici
          sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 
              1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione  normativa,  su   proposta   dei   Ministri
          competenti per materia, possono essere individuati  i  casi
          in  cui  e'  richiesta  la  sottoscrizione  mediante  firma
          digitale. 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. Dalla data di cui all'art. 64, comma 3, non e'  piu'
          consentito  l'invio  di  istanze  e  dichiarazioni  con  le
          modalita' di cui al comma 1, lettera c). 
              4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e'  sostituito
          dal seguente: 
              «2. Le istanze  e  le  dichiarazioni  inviate  per  via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82».".