Art. 4 
 
 
        Gestione dell'attivita' di compostaggio di comunita' 
 
  1. I materiali e i rifiuti ammissibili nelle  apparecchiature  sono
elencati nell'allegato 3. 
  2. L'attivita' di compostaggio di comunita' e'  esercitata  secondo
le modalita' operative indicate nell'allegato 4, parte A, e  rispetta
i parametri di cui all'allegato 4, parte B.