Art. 4 Gestione dell'attivita' di compostaggio di comunita' 1. I materiali e i rifiuti ammissibili nelle apparecchiature sono elencati nell'allegato 3. 2. L'attivita' di compostaggio di comunita' e' esercitata secondo le modalita' operative indicate nell'allegato 4, parte A, e rispetta i parametri di cui all'allegato 4, parte B.