Art. 5 
 
 
    Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura 
 
  1. L'organismo collettivo utilizza,  nel  rispetto  dei  limiti  di
capacita' di cui all'articolo 1, comma 1, una o piu'  apparecchiature
nella propria disponibilita' giuridica. 
  2.  L'apparecchiatura  e'  ubicata  in  aree  nella  disponibilita'
giuridica dell'organismo collettivo. 
  3. L'apparecchiatura e' ubicata  nelle  immediate  vicinanze  delle
utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza  dalle
stesse e  il  conferimento  del  rifiuto  organico  all'attivita'  di
compostaggio di comunita' deve essere effettuato autonomamente  dalle
utenze conferenti. 
  4. Le apparecchiature di tipo  elettromeccanico  sono  idonee  alla
produzione di ammendante compostato  misto  e  ammendante  compostato
verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile  2010,  n.  75,  in
materia di fertilizzanti. 
  5. Le apparecchiature di taglia grande (T3) sono  dotate  di  sonde
per la misurazione della temperatura poste all'interno della massa in
lavorazione.  I  dati  rilevati  dalle  medesime  sono  raccolti  con
frequenza almeno giornaliera e resi disponibili per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, nelle modalita' da essi indicate. 
  6. Alla cessazione dell'attivita'  di  compostaggio  di  comunita',
l'apparecchiatura e' disinstallata  e  smaltita  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge. 
 
          Note all'art. 5: 
              - I riferimenti al decreto legislativo n. 75  del  2010
          sono riportati nelle note alle premesse.