Art. 5 Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura 1. L'organismo collettivo utilizza, nel rispetto dei limiti di capacita' di cui all'articolo 1, comma 1, una o piu' apparecchiature nella propria disponibilita' giuridica. 2. L'apparecchiatura e' ubicata in aree nella disponibilita' giuridica dell'organismo collettivo. 3. L'apparecchiatura e' ubicata nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse e il conferimento del rifiuto organico all'attivita' di compostaggio di comunita' deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti. 4. Le apparecchiature di tipo elettromeccanico sono idonee alla produzione di ammendante compostato misto e ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti. 5. Le apparecchiature di taglia grande (T3) sono dotate di sonde per la misurazione della temperatura poste all'interno della massa in lavorazione. I dati rilevati dalle medesime sono raccolti con frequenza almeno giornaliera e resi disponibili per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, nelle modalita' da essi indicate. 6. Alla cessazione dell'attivita' di compostaggio di comunita', l'apparecchiatura e' disinstallata e smaltita nel rispetto delle disposizioni di legge.
Note all'art. 5: - I riferimenti al decreto legislativo n. 75 del 2010 sono riportati nelle note alle premesse.