Art. 7 Conduttore dell'apparecchiatura 1. Il conduttore e' individuato dall'organismo collettivo. In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore sono svolte dal responsabile per un periodo non superiore a un mese. Entro lo stesso termine l'organismo collettivo individua un altro conduttore. 2. La nomina del conduttore e l'accettazione dell'incarico risultano da atto scritto comunicato al soggetto di cui all'articolo 3 e con le modalita' ivi specificate. 3. Il conduttore di apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3), prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipa ad un corso di formazione della durata di almeno 8 ore, i cui contenuti minimi sono i seguenti: a) definizioni e tipologie dei rifiuti organici; b) tecniche e tecnologie del compostaggio; c) uso e funzionamento delle compostiere di tipo statico ed elettromeccanico; d) uso in agricoltura e florovivaistica del compost. 4. Il corso puo' essere erogato dall'impresa che fornisce l'apparecchiatura ovvero da enti o istituti competenti nel settore. Al termine del corso e' rilasciato apposito attestato. 5. Il conduttore assicura il corretto funzionamento dell'apparecchiatura secondo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 e garantisce il corretto esercizio dell'attivita' di compostaggio nel rispetto del regolamento di cui all'allegato 2. 6. Il conduttore, per le apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3), conserva in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6, comma 1, per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1.